Cassazione Penale, Sentenza n. 11059/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava due profili: (1) che le contravvenzioni di cui era stato ritenuto colpevole l'imputato sono normalmente punibili a titolo di colpa e quindi la sentenza impugnata avrebbe motivato in modo apodittico l'esistenza del dolo; (2) che non sussisterebbe la continuazione tra i reati contestati, poiché la semplice contiguità temporale e spaziale e l'identità delle norme violate non bastano a provare un programma criminoso unificante.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha confermato la condanna perché l'imputato aveva omesso di verificare e garantire la sicurezza del cantiere (opere provvisionali inadeguate e impianto elettrico non idoneo) e aveva mancato di coordinare gli interventi di sicurezza. Il Tribunale ha ritenuto che i fatti dimostrassero il dolo eventuale, ossia la rappresentazione e volizione dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza in funzione del risparmio di spesa, e ha applicato l'istituto della continuazione fra i reati per la medesima natura e tipologia di violazioni nel medesimo cantiere accertate nello stesso sopralluogo. La Corte ha giudicato la motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria e ha ritenuto adeguata la prova del programma criminoso deducibile dal modus procedendi.
Norme richiamate
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)
Le violazioni relative agli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza del cantiere sono state considerate sanzionate ai sensi dell'art. 97; nonostante la tipica natura colposa di tali contravvenzioni, il giudice ha ritenuto sussistente il dolo eventuale in presenza della rappresentazione e accettazione del rischio per risparmio di spesa
codice penale
art. 81, comma secondo (continuazione)
L'applicazione della continuazione è stata giustificata con la presenza di un 'modus procedendi' unitario, la medesima natura delle violazioni, il medesimo cantiere e lo stesso fine (contenimento dei costi), elementi da cui il giudice ha logicamente dedotto l'ideazione e la programmazione unitaria delle violazioni
Massime di principio
- Per le violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro, anche se normalmente perseguite a titolo di colpa, il dolo eventuale può essere ravvisato quando emergano elementi indicativi che il responsabile abbia rappresentato e voluto comunque il rischio (es. scelta deliberata di misure inadeguate per risparmiare).
- L'applicazione della continuazione non richiede sempre una confessione o una dichiarazione esplicita della 'programmazione' criminosa: il giudice può inferire un programma criminoso da un modus operandi unificato (stessa tecnica o carenza ripetuta, stesso luogo, stesso scopo) purché la motivazione sia logica e fondata sui fatti.
- La mera contiguità temporale o spaziale e l'identità delle norme violate non sono di per sé sufficienti a provare la continuazione; è necessario dimostrare una unitarietà di ideazione e di scopo che può emergere dagli elementi fattuali complessivi.
- In fase istruttoria è importante documentare tecnicamente le carenze (perizie, sopralluoghi, verbali) perché costituiscono prova cruciale per dedurre intenzionalità o sistematicità nelle omissioni di sicurezza.
- La difesa in casi simili dovrebbe mirare a dimostrare l'assenza di una volontà unitaria (ad esempio errori isolati, interventi tecnici sconnessi, attività correttive adottate) e l'assenza di finalità economica prevalente, per impedire la ricostruzione di un 'modus procedendi' unificante.
- Il giudizio sul dolo eventuale e sulla continuazione resta comunque vincolato al principio della motivazione: le conclusioni del giudice devono essere logicamente collegate agli elementi di fatto prodotti in dibattimento.
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