Sentenza n. 596/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Nuoro n. 85/2023, depositata e resa pubblica il 12.09.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 312/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 05.08.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 26.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento di 2.500 euro oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 85/2023, con cui le era stato riconosciuto il beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023, per complessivi 2.500 euro oltre interessi legali, era passata in giudicato e non era stata eseguita dal Ministero. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 5 agosto 2025; era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione a un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l’avvenuta esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Nuoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d’ora, per il caso di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà fare ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio; non è stato previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente esclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richieda la verifica dell’assenza di ragioni ostative; nel caso concreto ha valorizzato la nomina del commissario, la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture centralizzate, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale, modesta e facoltativa del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario, in considerazione dell’elevata serialità e standardizzazione dell’attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire per l’esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice dell’ottemperanza i poteri necessari a rendere effettiva la decisione rimasta ineseguita.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti dell’amministrazione inadempiente, ma può essere esclusa in presenza di ragioni ostative, oltre che nei casi di manifesta iniquità.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Prevede l’avvalimento da parte del Ministero di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l’attivazione della carta elettronica in forma di applicazione web.
art. 99 c.p.a.
È richiamato attraverso il principio espresso dall’Adunanza Plenaria in materia di limiti e condizioni dell’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione statale obbligata al pagamento o all’adozione di attività esecutive.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non dimostri di avere eseguito il giudicato, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, assegnandogli un termine decorrente dalla richiesta della parte.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative concrete, tenuto conto delle difficoltà organizzative, normative e finanziarie dell’adempimento pubblico e degli specifici interessi pubblici coinvolti.
- La nomina di un commissario ad acta costituisce una ragione rilevante per escludere, in concreto, l’astreinte quando assicuri uno strumento alternativo effettivo di esecuzione del giudicato.
- Nell’applicazione dell’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione possono assumere rilievo la complessità del procedimento esecutivo, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, la natura seriale del contenzioso e la limitata essenzialità economica del beneficio dovuto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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