Cassazione Penale, Sentenza n. 29889/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP per cinque peculati aggravati e un riciclaggio (fatti commessi tra il 16/10/2011 e l'11/12/2018) sostenendo: (1) errata qualificazione giuridica dei fatti con richiesta di riclassificazione da peculato a truffa aggravata (art. 314 vs art. 640 c.2 e art. 61 n.9 c.p.); (2) carenza di motivazione sulla qualificazione del reato di riciclaggio e insufficienza della prova circa la provenienza delittuosa dei titoli; (3) vizi di motivazione e illogicità nel trattamento sanzionatorio (eccessiva severità, mancata concessione massima di attenuanti generiche, eccessività degli aumenti per la continuazione, pena base troppo elevata). In sostanza la difesa contesta sia profili di diritto (qualificazione giuridica) sia profili di fatto e di adeguatezza della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile: ha ritenuto parte dei motivi non consentiti e parte privi della specificità richiesta, altresì meramente reiterativi di doglianze già esaminate e corrette dalla Corte d'Appello, e in parte manifestamente infondati. Sul merito delle qualificazioni penali la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui il peculato si configura quando l'incaricato di pubblico servizio si appropria di denaro o cose mobili che erano già nella sua disponibilità per ragioni d'ufficio, mentre la truffa aggravata opera quando il possesso viene ottenuto con artifici o raggiri: nel caso concreto l'imputata aveva già il possesso delle somme e le alterazioni contabili erano successive e funzionali a occultare l'appropriazione, giustificando la qualificazione per peculato. La doglianza relativa al riciclaggio che in cassazione ha contestato la qualificazione giuridica e la mancanza di prova della provenienza delittuosa dei titoli è stata ritenuta inammissibile anche perché dedotta per la prima volta in Cassazione (violazione art. 606 c.3 c.p.p.). Il motivo sulle statuizioni sanzionatorie è stato ritenuto reiterativo e infondato. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.510.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
Richiamata per motivare la procedura seguita in Cassazione (modalità di svolgimento del procedimento), la Corte prende atto della forma di procedimento adottata ai sensi della norma
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata per la formulazione sintetica dei motivi che la ricorrente era tenuta a esporre in Cassazione; la Corte indica che i motivi sono stati enunciati nei limiti strettamente necessari
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama il requisito di specificità e concretezza dei motivi di ricorso che devono essere rispettati per consentire l'esame della Cassazione; la Corte rileva l'insufficiente specificità di parte dei motivi
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai presupposti di ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ritiene che alcuni motivi siano inammissibili per carenza di specificità o perché reiterativi
art. 314 cod. pen. (peculato)
La Corte interpreta la norma distinguendo peculato dalla truffa: peculato quando l'agente, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, si appropria di denaro o cose mobili già in suo possesso per ragioni d'ufficio; l'appropriazione può essere seguita da atti volti a occultarla
art. 640, comma secondo, cod. pen. (truffa)
La norma è contrapposta al peculato: la truffa aggravata implica l'ottenimento del possesso mediante artifici o raggiri, ossia prima del possesso materiale
art. 61, comma primo, n. 9, cod. pen. (circostanza aggravante)
Riferita come possibile aggravante della truffa nei casi in cui il fatto sia commesso nei confronti di persone in particolari condizioni; la Corte usa la norma per distinguere la qualificazione alternativa
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte applica il principio che in Cassazione non sono consentiti motivi nuovi che potevano essere dedotti in grado di appello; motivo di riclassificazione del reato dedotto per la prima volta in Cassazione è stato ritenuto inammissibile
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e per l'applicazione di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile o proposto con colpa
Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n. 186
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui l'ammissibilità del ricorso può essere valutata anche sotto il profilo della colpa dell'autore del ricorso nell'aver determinato la causa di inammissibilità
Massime di principio
- Distinzione peculato vs truffa: se l'agente pubblico aveva già il possesso o la disponibilità della cosa per ragioni d'ufficio e poi se ne appropria, integra peculato; se invece il possesso è conseguito mediante artifici o raggiri, si configura truffa (con eventuale aggravante).
- Alterazioni contabili o artifici posti in essere dopo l'appropriazione per occultare il fatto non trasformano automaticamente il reato in truffa: rileva il momento dell'acquisizione del possesso.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici, non meramente reiterativi di censure già respinte e non possono introdurre argomentazioni nuove che potevano essere dedotte in appello (art. 606 c.3 c.p.p.).
- La Corte di legittimità non rifaà la valutazione fattuale se le contestazioni sono generiche o non affrontano puntualmente le argomentazioni della Corte di appello: gli accertamenti di fatto della Corte d'appello hanno forte rilevanza e richiedono contestazioni specifiche per essere sindacati.
- Ricorsi infondati o proposti in colpa possono essere sanzionati con il pagamento delle spese e con una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.); pertanto è importante valutare preliminarmente l'ammissibilità e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
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