Sentenza n. 5014/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 29 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate in relazione all’istanza del 29 settembre 2025, chiedendo la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna delle amministrazioni a definire le istanze entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato al 16 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse la piena soddisfazione della pretesa azionata, poiché aveva determinato l’attivazione del procedimento per il rilascio del visto. La decisione è stata adottata in applicazione del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il tempo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
atti a tutela del silenzio dell'amministrazione
La disposizione è stata utilizzata quale rimedio contro il silenzio serbato sull’istanza relativa all’attivazione del procedimento per il rilascio del visto e alla fissazione dell’appuntamento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessata la materia del contendere
La sopravvenuta attivazione del procedimento e la fissazione dell’appuntamento sono state ritenute idonee a soddisfare integralmente la pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere.
art. 117, comma 3, c.p.a.
nomina di un Commissario ad acta
La nomina del commissario ad acta era stata richiesta dal ricorrente, ma non è stata disposta poiché l’amministrazione ha provveduto nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda e all’attivazione del procedimento amministrativo può integrare piena soddisfazione della pretesa, con conseguente cessazione della materia del contendere, anche prima della definizione sostanziale dell’istanza finale.
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio sul silenzio, l’amministrazione adotta una condotta che elimina integralmente l’utilità concreta perseguita dal ricorrente mediante l’azione ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal comportamento collaborativo dell’amministrazione e dalla ragionevole durata dell’inerzia, ferma restando la possibilità di porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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