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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17716/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto la liquidazione giudiziale dei compensi per l'attività svolta in favore della cliente in due procedimenti di opposizione allo stato passivo di fallimenti. La cliente si era opposta deducendo l'inadempimento e la colpa professionale del difensore, sostenendo che la sua negligenza avesse inciso negativamente sul risultato ottenuto e formulando una domanda riconvenzionale di risarcimento danni. Il Tribunale aveva applicato il rito di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011, affermando l'impossibilità di mutarlo in rito ordinario, e aveva respinto sia l'eccezione di inadempimento sia la riconvenzionale, ritenendo non provata la negligenza e insussistente il danno. Con il ricorso per cassazione la cliente ha denunciato violazione degli artt. 12, 13, 14 d.lgs. 150/2011, 36, 112, 295 c.p.c. e 702-bis c.p.c., sostenendo che, in presenza di domanda riconvenzionale risarcitoria che richiedeva istruttoria non sommaria, il giudice avrebbe dovuto separare le cause e trattare quella del cliente con cognizione piena, senza decidere nel merito la domanda riconvenzionale nel rito sommario. Ha inoltre dedotto vizio motivazionale sull'esame di fatti decisivi. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Pescara, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che il giudice di merito non avesse compiuto il necessario vaglio sulla trattabilità della domanda riconvenzionale con rito sommario e, quindi, sulla necessità di separare e trattare con rito ordinario la controversia risarcitoria del cliente; decidendo invece nel merito senza esaminare i mezzi istruttori dedotti, aveva emesso una pronuncia viziata da nullità.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato insieme agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto come parte della disciplina del rito applicabile alle controversie in materia di liquidazione degli onorari professionali.

  • art. 13 d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato insieme agli artt. 12 e 14 del medesimo decreto come parte della disciplina del rito applicabile alle controversie in materia di liquidazione degli onorari professionali.

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    Il Tribunale aveva ritenuto che le controversie per la liquidazione degli onorari e diritti dell'avvocato soggiacciano a tale rito anche quando sia contestata non solo la quantificazione ma anche l'andamento della pretesa; la Corte richiama la necessità di verificare la trattabilità della riconvenzionale e, se essa richiede istruttoria non sommaria, di procedere a separazione e rito ordinario per la domanda del cliente.

  • art. 36 c.p.c.

    La Corte considera che, in presenza di domanda riconvenzionale connessa, il giudice deve valutare se la stessa possa essere trattata nel rito sommario oppure debba essere separata e trattata con cognizione piena.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata per asserita omessa pronuncia o decisione oltre/contro i limiti della domanda, ma non costituisce il fulcro della ratio decidendi espressa.

  • art. 295 c.p.c.

    Indicato dalla Corte come possibile riferimento quando la decisione sulla domanda separata sia pregiudiziale rispetto a quella sulla domanda di pagamento degli onorari, pur restando i processi davanti al medesimo giudice.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di una trattazione non sommaria della domanda riconvenzionale, ma non è il centro autonomo della decisione.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio per liquidazione dei compensi professionali, il convenuto propone una domanda riconvenzionale risarcitoria che richiede un'istruttoria non sommaria, il giudice deve verificare in via preliminare se essa possa essere trattata nel rito speciale; se ciò non è possibile, deve disporre la separazione e trattare la domanda del cliente con rito ordinario a cognizione piena.
  • Il giudice non può definire nel merito la domanda riconvenzionale del cliente senza aver prima compiuto il vaglio sulla compatibilità della stessa con il rito sommario e senza esaminare i mezzi istruttori dedotti, altrimenti la decisione è affetta da nullità.
  • Nei casi di connessione tra domanda di compensi professionali e domanda risarcitoria per responsabilità dell'avvocato, la disciplina processuale richiede di coordinare il rito speciale con la necessità di una piena istruzione sulla pretesa risarcitoria; ove la decisione sulla domanda separata sia pregiudiziale, può venire in rilievo la sospensione ex art. 295 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionaleMandato
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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