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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29447/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato contro una decisione della Corte d'appello di Milano che ha confermato la responsabilità penale e ha escluso le circostanze attenuanti generiche. Il primo motivo contesta l'affermazione di responsabilità, ma la Corte lo reputa privo di specificità perché si limita a riproporre censure già esaminate e respinte, senza attaccare in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare concreti vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o travisamento della prova. Il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma viene ritenuto inammissibile e manifestamente infondato, poiché la motivazione della Corte territoriale è giudicata immune da evidenti illogicità e conforme al principio secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato e possono essere negate in mancanza di elementi positivi favorevoli.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia motivazione adeguata e non illogica, valorizzando l'assenza di elementi positivi in favore dell'imputato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate in appello, senza una critica specifica della motivazione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tale attività è riservata al giudice di merito, salvo l'indicazione di specifici vizi logici, giuridici o di travisamento della prova.
  • La censura sulla responsabilità penale è scrutinabile in cassazione solo se individua in modo puntuale contraddizioni manifeste, illogicità decisive o travisamenti delle emergenze processuali; altrimenti si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico dell'imputato e il loro mancato riconoscimento può essere validamente motivato dall'assenza di elementi o circostanze favorevoli.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità, è dovuta anche la somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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