Sentenza n. 8/2026 - Napoli, Sezione 4
PER IL RICONOSCIMENTO del diritto dell’alunna ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (25 ore settimanali), o in subordine, di assegnare alla stessa un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito; NONCHÈ, SE CASO, MEDIANTE ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE, PREVIA SOSPENSIVA: A) del decreto “Assegnazione docente di sostegno all’alunna -OMISSIS- - Scuola Secondaria di Primo Grado - Anno scolastico 2025-2026, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, di -OMISSIS-, che assegna alla minore 20 ore settimanali di sostegno scolastico, in luogo delle 30 ore di cui necessita; B) del P.E.I. a.s. 2025-2026, modello H, trasmessi con nota prot. -OMISSIS- del 14.11.2025; C) d’ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi dei ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Assegnazione di 20 ore settimanali di sostegno scolastico e PEI relativo all'anno scolastico 2025-2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori hanno chiesto il riconoscimento del diritto della figlia a fruire dell'insegnante di sostegno per l'intera durata della frequenza scolastica, pari in concreto a 25 ore settimanali per effetto dell'orario ridotto, o comunque nella misura massima ritenuta necessaria dal giudice. Hanno impugnato il provvedimento dirigenziale che assegnava 20 ore settimanali, nonché il PEI e gli atti presupposti e conseguenti, chiedendone, ove necessario, l'annullamento o la disapplicazione previa sospensione. Dopo l'accoglimento della misura cautelare monocratica, l'istituto scolastico ha integrato le ore di sostegno, conformandosi al decreto cautelare. I ricorrenti hanno quindi insistito per la decisione ai soli fini della condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l'istituto scolastico si è conformato alla misura cautelare integrando le ore di sostegno assegnate alla minore. Pur non pronunciandosi nel merito della legittimità dell'originaria assegnazione di 20 ore, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo l'amministrazione tenuta a rifondere le spese di lite ai ricorrenti, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso è improcedibile quando, per effetto della sopravvenienza costituita dall'integrazione delle ore di sostegno, viene meno l'interesse attuale alla decisione sulla domanda principale.
art. 60 c.p.a.
decisione in forma semplificata
La controversia è stata definita in forma semplificata, previo avviso alle parti, nella camera di consiglio fissata per la trattazione cautelare.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base per l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati personali.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- La sopravvenuta integrazione delle ore di sostegno scolastico da parte dell'istituto, in esecuzione di una misura cautelare, fa venir meno l'interesse attuale alla decisione sulla domanda di attribuzione delle ore e comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando la sopravvenienza che determina l'improcedibilità è riconducibile alla conformazione dell'amministrazione a una misura cautelare, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, condannando l'amministrazione alla rifusione delle spese anche senza definire nel merito la legittimità dell'atto originariamente impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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