Cassazione Civile, Ordinanza n. 32202/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro una persona fisica che aveva prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni di una società debitrice. L'opponente, solo in sede di precisazione delle conclusioni, ha dedotto di essere consumatore e ha invocato la nullità di varie clausole della fideiussione, compresa quella di deroga della competenza territoriale, chiedendo l'applicazione del foro del consumatore. Il Tribunale ha ritenuto tempestabile il rilievo officioso della qualità di consumatore, ha affermato che la fideiussore fosse consumatore, ha escluso la validità della clausola di deroga e ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale, individuando la competenza in altro tribunale. La società creditrice ha proposto regolamento di competenza con tre ordini di censure: tardività dell'eccezione/rigetto del rilievo d'ufficio, erroneo riconoscimento della qualità di consumatore e irrilevante o comunque insufficiente prova della trattativa sul punto della clausola di foro. Ha inoltre contestato la scelta del Tribunale di negare le prove per testi sulla trattativa e, al contempo, di ritenere non provata tale circostanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza perché la sentenza impugnata, pur avendo affrontato questioni ulteriori, aveva pronunciato sostanzialmente solo sulla competenza. Nel merito ha accolto il ricorso: ha affermato che l'eccezione di incompetenza per il foro del consumatore, se proposta tardivamente, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza di trattazione; se ciò non avviene, la competenza del giudice adito resta ferma. Ha inoltre osservato che le deroghe alle preclusioni processuali in favore del consumatore non operano in modo incondizionato, ma richiedono le condizioni indicate dalla giurisprudenza UE, non ricorrenti nel caso concreto. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Mantova, con condanna della resistente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 c.p.c.
Il rilievo dell'incompetenza, anche quando officioso, deve avvenire entro la prima udienza di trattazione; oltre tale momento la preclusione opera e la competenza del giudice adito resta ferma.
art. 276, comma 2, c.p.c.
Le questioni devono essere esaminate secondo l'ordine logico delle pregiudiziali rispetto al merito.
art. 2735 c.c.
La dichiarazione contrattuale con cui il garante afferma che la garanzia è frutto di trattativa è stata considerata una dichiarazione negoziale confessoria, non superabile senza deduzione e prova di un vizio del consenso.
art. 33 d.lgs. 206/2005
Le clausole abusive del contratto del consumatore sono rilevabili, ma ciò non comporta automaticamente l'elisione delle regole processuali sulla tempestività del rilievo dell'incompetenza.
art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Direttiva 93/13/CEE, art. 3, par. 3
Non ogni clausola che distribuisca l'onere della prova a sfavore del consumatore è abusiva in modo automatico; occorre un ulteriore esame.
Massime di principio
- L'eccezione di incompetenza territoriale fondata sul foro del consumatore, se non sollevata tempestivamente dalla parte, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza di trattazione; in difetto, la competenza del giudice originariamente adito resta radicata.
- La tutela del consumatore non opera come regola assoluta idonea a neutralizzare qualunque preclusione processuale: la deroga alle preclusioni richiede condizioni specifiche e non può essere invocata in modo automatico dopo lo svolgimento dell'istruttoria.
- Il giudice non può negare l'ammissione di una prova su un fatto decisivo e poi fondare la decisione sull'asserita mancata prova di quello stesso fatto, pena manifesta contraddittorietà della motivazione.
- Una clausola contrattuale che dichiari la trattativa può assumere valore confessoriamente rilevante e non può essere disattesa senza la previa deduzione e dimostrazione di un vizio del consenso.
- Non è abusiva in modo generale e senza ulteriore verifica una clausola che incida sulla distribuzione dell'onere della prova a danno del consumatore.
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