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Direttiva 2008/30

Direttiva 2008/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene in modo puntuale sulla direttiva 2006/43/CE per sostituire, in una serie di disposizioni, il riferimento alla vecchia procedura di comitato con la procedura di regolamentazione con controllo. L’obiettivo è adeguare i poteri di esecuzione della Commissione alla decisione 2006/512/CE, garantendo al contempo controllabilità democratica e uniformità applicativa. La direttiva disciplina anche la revisione periodica, da parte della Commissione, delle competenze di esecuzione conferitele.

Modifica tecnica della direttiva 2006/43/CE sulle revisioni legali dei conti per adeguare le competenze di esecuzione della Commissione alla procedura di regolamentazione con controllo.

Ambito di applicazione

Si applica alla direttiva 2006/43/CE in materia di revisioni legali dei conti annuali e consolidati e, in particolare, alle disposizioni che attribuiscono alla Commissione poteri di esecuzione in tema di misure tecniche, equivalenza con paesi terzi e cooperazione tra autorità competenti. La direttiva ha destinatari gli Stati membri, ma le modifiche introdotte sono qualificate come adeguamenti di natura tecnica e, ai sensi del considerando 8, non richiedono recepimento nazionale autonomo.

Direttiva 2008/30/CE: modifica della direttiva 2006/43/CE sulle revisioni legali dei conti

La direttiva 2008/30/CE interviene sulla direttiva 2006/43/CE per allineare le competenze di esecuzione della Commissione alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE. Si tratta di un atto di modifica tecnica, finalizzato a garantire coerenza procedurale, uniformità applicativa e controllo democratico sulle misure non essenziali adottate dalla Commissione.

Obiettivo della modifica

La finalità principale è sostituire i rinvii alla vecchia procedura di comitato con la nuova procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale che completano o modificano elementi non essenziali della direttiva 2006/43/CE. Il legislatore evidenzia inoltre la necessità di assicurare fiducia nella funzione di revisione, applicazione uniforme dei requisiti deontologici, dei sistemi di controllo qualità, dell’indipendenza e obiettività, nonché un quadro coerente per i principi di revisione internazionali, lo schema comune delle relazioni di revisione e i casi eccezionali di trasferimento diretto di documenti a paesi terzi.

Modifiche agli articoli della direttiva 2006/43/CE

La direttiva modifica gli articoli 8, 21, 22, 26, 28, 29 e 36 della direttiva 2006/43/CE, sostituendo i riferimenti procedurali precedenti con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 48, paragrafo 2 bis. In tutti questi casi, le misure richiamate sono qualificate come misure destinate a modificare elementi non essenziali della direttiva, oppure a completarla.

Equivalenza dei regimi dei paesi terzi

Negli articoli 45 e 46 viene disciplinata la valutazione dell’equivalenza dei regimi dei paesi terzi. La Commissione valuta l’equivalenza in cooperazione con gli Stati membri e adotta la decisione con procedura di regolamentazione; fino a tale decisione, gli Stati membri possono effettuare valutazioni autonome o fare affidamento su quelle di altri Stati membri. La Commissione può anche definire criteri generali di equivalenza, applicabili a tutti i paesi terzi, entro i limiti degli articoli 22, 24, 25, 26, 29, 30 e 32, e tali criteri sono adottati con procedura di regolamentazione con controllo.

Cooperazione tra autorità competenti

L’articolo 47, paragrafo 3, stabilisce che l’adeguatezza delle condizioni di cooperazione sia valutata dalla Commissione con gli Stati membri e decisa secondo la procedura di regolamentazione. La valutazione deve basarsi sui requisiti dell’articolo 36 oppure su risultati funzionalmente equivalenti. Le misure volte a facilitare la cooperazione tra le autorità competenti, se incidono su elementi non essenziali, sono soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Revisione periodica delle competenze di esecuzione

L’articolo 48 viene integrato con il nuovo paragrafo 2 bis, che richiama l’applicazione dell’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e dell’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa decisione. Inoltre, il nuovo testo dell’articolo 48, paragrafo 3, impone alla Commissione una revisione periodica: entro il 31 dicembre 2010 e successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento delle sue competenze di esecuzione. La relazione deve esaminare se sia necessario proporre modifiche alla direttiva per garantire l’adeguata ampiezza di tali competenze e, se opportuno, essere accompagnata da una proposta legislativa.

Entrata in vigore e recepimento

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non è previsto un termine di trasposizione, perché il considerando 8 afferma espressamente che le modifiche hanno natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, sicché non occorrono disposizioni di recepimento da parte degli Stati membri.

Indicazioni operative per professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto sotto il profilo della governance regolatoria delle revisioni legali e dei rapporti con i paesi terzi. Non introduce nuovi obblighi sostanziali immediatamente applicabili agli operatori, ma incide sul modo in cui la Commissione può adottare misure tecniche, definire criteri di equivalenza e disciplinare la cooperazione amministrativa nel settore della revisione legale.

Disposizioni principali

Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo

L’articolo 1 modifica gli articoli 8, 21, 22, 26, 28, 29, 36, 45, 46, 47 e 48 della direttiva 2006/43/CE, sostituendo o integrando i rinvii alla procedura di cui all’articolo 48, paragrafo 2, con il riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 48, paragrafo 2 bis. Le misure di portata generale destinate a modificare o completare elementi non essenziali della direttiva sono quindi soggette a tale procedura.

Equivalenza con paesi terzi

Negli articoli 45 e 46, la Commissione valuta l’equivalenza in cooperazione con gli Stati membri e decide secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 48, paragrafo 2. In attesa della decisione della Commissione, gli Stati membri possono effettuare proprie valutazioni o basarsi su quelle di altri Stati membri. La Commissione può inoltre definire criteri generali di equivalenza applicabili a tutti i paesi terzi, nei limiti delle disposizioni pertinenti della direttiva, e tali criteri sono adottati con procedura di regolamentazione con controllo.

Adeguatezza delle condizioni di cooperazione

L’articolo 47, paragrafo 3, prevede che l’adeguatezza delle condizioni sia valutata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri e decisa secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 48, paragrafo 2. Le misure volte a facilitare la cooperazione tra autorità competenti, quando modificano o completano elementi non essenziali della direttiva, sono adottate con procedura di regolamentazione con controllo.

Revisione periodica delle competenze di esecuzione

L’articolo 48, paragrafo 3, come sostituito, impone alla Commissione di riesaminare entro il 31 dicembre 2010 e poi almeno ogni tre anni le disposizioni sulle proprie competenze di esecuzione, presentando una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione deve valutare, in particolare, l’eventuale necessità di modifiche della direttiva per garantire l’adeguata ampiezza di tali competenze; se necessario, deve essere corredata da una proposta legislativa.

Entrata in vigore e mancato recepimento

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 8 precisa che, trattandosi di adeguamenti tecnici relativi soltanto alla procedura di comitato, non è necessario alcun recepimento da parte degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materierevisioni legali dei contisocietàcooperazione amministrativarapporti con paesi terziprocedure di comitato

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