Cassazione Penale, Sentenza n. 28517/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 629 bis c.p.p., lamentando l'erronea applicazione dell'art. 15‑bis della legge n. 67/2014. La difesa sosteneva che Haddad, condannato in contumacia con sentenze di primo e secondo grado del 2012 e 2013 e irrevocabile nel 2014, non aveva potuto esercitare adeguatamente il rimedio restitutorio previsto dall'art. 175 c.p.p. previgente (per ragioni di tempo e per l'insufficienza del rimedio stesso), che la normativa transitoria del 2014 avrebbe creato disparità di trattamento rispetto agli assenti giudicati dopo il 2014, violando gli artt. 3 e 111 Cost. e l'art. 6 CEDU; è stata anche sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 15‑bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina transitoria: poiché le sentenze di merito furono pronunciate prima dell'entrata in vigore della legge n. 67/2014, non era applicabile l'istituto della rescissione del giudicato introdotto per il giudizio in assenza dalla nuova legge; al loro posto opera il rimedio della restituzione nel termine previsto dall'art. 175 c.p.p. nel testo previgente. La Corte ha richiamato costante giurisprudenza di legittimità sul punto e ha escluso profili di illegittimità costituzionale della norma transitoria, ritenendola ragionevole e coerente con le esigenze di tutela delle garanzie processuali e con la preservazione delle attività processuali già svolte. Ha inoltre osservato che la difesa non ha esperito il rimedio della restituzione né ha chiesto una riqualificazione del mezzo, e che la questione della ritualità della dichiarazione di latitanza era stata già affrontata e respinta in precedente pronuncia. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento, in via equitativa, di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 15‑bis, legge n. 67 del 2014
Norma transitoria che delimita l'applicabilità del nuovo regime del giudizio in assenza: le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti pendenti a condizione che non sia stato pronunciato il dispositivo di primo grado; ove la contumacia sia già stata dichiarata e non sia stato emesso decreto di irreperibilità, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
art. 629‑bis c.p.p. (rescissione del giudicato)
L'istituto della rescissione del giudicato per assenza si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420‑bis come modificato dalla legge n. 67/2014; non trova applicazione per sentenze emesse secondo la previgente disciplina contumaciale.
art. 175, comma 2 c.p.p. (restituzione nel termine, previgente)
Rimedio ordinatorio previsto dalla previgente disciplina per chi non ha partecipato al processo contumaciale; secondo la Corte, è il rimedio applicabile ai procedimenti definiti con dispositivo prima dell'entrata in vigore della legge del 2014 e offre garanzie idonee al ripristino delle tutele difensive.
art. 420‑bis c.p.p. (dichiarazione di assenza)
Norma che disciplina la dichiarazione di assenza (contumacia) e da cui dipende l'applicabilità degli istituti introdotti dalla legge n. 67/2014; la corte ha fatto riferimento alla distinzione tra contumacia e irreperibilità ai fini transitori.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale relativa al reato di cui era accusato e condannato l'imputato (traffico/produzione di stupefacenti); citata come titolo di condanna ma non decisiva ai fini della questione processuale trattata.
art. 3 e art. 111 Cost.
Diritti costituzionali invocati dalla difesa (principio di uguaglianza e garanzia del giusto processo): la Corte ha ritenuto che la disciplina transitoria di cui all'art. 15‑bis non violi tali principi, essendo fondata su un discrimine temporale ragionevole.
art. 6 CEDU
Diritto al giusto processo invocato in relazione alla partecipazione al procedimento; la Corte ha ritenuto che le garanzie offerte dalla previgente restituzione siano compatibili con gli obblighi convenzionali e che la normativa transitoria non determini una violazione manifesta.
Massime di principio
- Se il procedimento si è concluso con dispositivo di primo grado prima dell'entrata in vigore della legge n. 67/2014, non è applicabile l'istituto di rescissione del giudicato introdotto dalla stessa legge; opera il rimedio della restituzione nel termine previsto dalla previgente disciplina.
- La disposizione transitoria (art. 15‑bis) è stata ritenuta ragionevole dalla giurisprudenza: il discrimine temporale (pronuncia del dispositivo) è valido per preservare l'efficacia delle attività processuali già compiute.
- Chi intende ottenere il ripristino delle garanzie difensive per processi contumaciali definiti ante‑2014 deve valutare ed esperire il rimedio della restituzione ex art. 175 c.p.p.; la mancata esperibilità di tale rimedio può comportare l'inammissibilità di istanze alternative.
- Le doglianze di illegittimità costituzionale relative all'art. 15‑bis hanno scarse probabilità di successo in Cassazione, dato l'orientamento consolidato che ne riconosce la legittimità e la ragionevolezza nello svolgere la funzione transitoria.
- Le istanze difensive non possono essere agevolmente riqualificate dal giudice in altri strumenti (es. riqualificazione in impugnazione o incidente di esecuzione) se non ricorrono i presupposti formali e sostanziali previsti per tali rimedi.
- Se la difesa contesta la ritualità della dichiarazione di latitanza o contumacia, tale questione deve essere sollevata tempestivamente e può essere oggetto di valutazione autonoma; precedenti pronunce che hanno già valutato e respinto tali censure rendono più difficoltosa la riproposizione.
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