Cassazione Penale, Sentenza n. 12175/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva un unico motivo volto a censurare la sentenza di merito per mancanza o manifesta illogicità della motivazione e per errata applicazione della legge penale. In particolare si contestava l'utilizzabilità, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., delle sommarie informazioni rese dalla persona offesa acquisite fuori del contraddittorio, sostenendo che tali dichiarazioni erano state l'unica base della condanna e che la loro acquisizione non poteva ritenersi implicitamente accantonata per mancata impugnazione autonoma. Si contestava altresì la valutazione delle dichiarazioni del teste oculare Karim Marzouki, il quale in dibattimento aveva reso deposizioni difformi e aveva disconosciuto firma e riconoscimento fotografico, mentre in sede di indagini aveva fornito indicazioni accusatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i principi interpretativi in materia di utilizzazione delle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio (anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU) e ha affermato che le dichiarazioni predibattimentali possono fondare una condanna solo se compensate da adeguate garanzie procedurali e/o corroborate da elementi di riscontro. Nel caso concreto la motivazione dei giudici di merito mostra che le dichiarazioni predibattimentali della vittima costituivano di fatto l'unico elemento decisivo e non sussistevano riscontri idonei a compensare il deficit di contraddittorio; inoltre le dichiarazioni del teste Marzouki in dibattimento risultavano liberatorie e la sua versione predibattimentale disconosciuta. Per tali ragioni la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame alla luce dei principi enunciati.
Norme richiamate
art. 512 cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione di sommarie informazioni rese fuori del dibattimento, ma la Cassazione ricorda che tali dichiarazioni non possono, di regola, costituire da sole base esclusiva e determinante della condanna a meno che non sussistano adeguate garanzie procedurali e elementi di riscontro che ne corroborino i contenuti
art. 586 cod. proc. pen.
Stabilisce che, salvo diversa disposizione, le impugnazioni contro le ordinanze degli atti preliminari possono essere proposte insieme alla impugnazione della sentenza; la Corte precisa che non è inammissibile l'appello che contesti l'ordinanza quando nell'atto unico sia comunque denunciata l'illegittimità della stessa
art. 4 legge 110/1975
Norma relativa alla contravvenzione per porto/possesso di arma; è richiamata per l'addebito relativo al coltello materialmente detenuto dal complice
Corte EDU, sent. Grande Camera 15/11/2011 Al Khawaja e Tahery c. Regno Unito
Principio secondo cui l'utilizzo di dichiarazioni acquisite fuori del contraddittorio richiede verifica delle ragioni della deroga al contraddittorio, del peso probatorio assunto dalla dichiarazione e dei contrappesi garantiti alla difesa
Corte EDU 15/12/2015 Schatschaschwili c. Germania
Conferma e integra il quadro di bilanciamento indicato in Al Khawaja: occorre valutare in concreto le garanzie e i riscontri che consentono l'utilizzo probatorio di dichiarazioni predibattimentali
Cass. Sez. U. n. 27918 del 25/11/2010 (D.F.)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il criterio secondo cui le dichiarazioni acquisite fuori del contraddittorio non possono essere poste da sole a fondamento della condanna a meno che non siano rese in presenza di adeguate garanzie procedurali e riscontri
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese fuori del dibattimento (sommarie informazioni, denunce acquisite ai sensi dell'art.512 c.p.p.) non possono, di regola, costituire l'unica o preponderante base per una condanna: servono elementi di riscontro o adeguate garanzie procedurali che compensino il deficit di contraddittorio
- La previsione dell'irreperibilità del teste deve essere valutata ex ante (con riferimento alle conoscenze disponibili al momento in cui si sarebbe potuto chiedere l'incidente probatorio); l'assenza prevedibile giustifica l'acquisizione predibattimentale, l'assenza dovuta a libera scelta esclude l'utilizzo come elemento decisivo
- Se un teste predibattimentale in dibattimento rende dichiarazioni difformi o disconosce atti (firme, riconoscimenti), le dichiarazioni acquisite in fase investigativa possono al più servire a valutare l'attendibilità del teste e non a fondare da sole la responsabilità
- La mancata impugnazione autonoma di un'ordinanza istruttoria non preclude la censura della stessa in sede di impugnazione della sentenza, purché l'atto unico contenga la contestazione dell'ordinanza e le relative ragioni
- In presenza di una doppia conforme di merito (due gradi di giudizio) le censure difensive possono comunque tradursi in critica di merito; tuttavia se emergono profili di illegittimità procedurale o di carenza probatoria rilevanti la Cassazione può annullare e rimandare per nuovo esame
- Per la difesa: documentare sin da subito (in istruttoria o con istanza di incidente probatorio) la prevedibilità dell'irreperibilità del teste o produrre elementi che mettano in discussione la genuinità/attendibilità delle dichiarazioni predibattimentali (es. disconoscimenti, contraddizioni, mancanza di riscontri oggettivi)
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