Sentenza del 18/09/2018 n. 6078 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IRAP - Collaborazioni attivate con procacciatori d'affari - Requisito dell'autonoma organizzazione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la sussistenza dell'autonoma organizzazione e, conseguentemente, la legittimità dell'assoggettamento dell'attività all'IRAP. L'utilizzo reiterato di più collaboratori, quando incide strutturalmente sull'esercizio dell'attività e non si limita a compiti esecutivi marginali, costituisce elemento idoneo a integrare il presupposto impositivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, necessario per l'applicazione dell'IRAP ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 446/1997. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che le collaborazioni con procacciatori d'affari non fossero sufficienti a integrare tale requisito. La decisione ha invece ritenuto rilevante il fatto che le collaborazioni fossero state reiterate nel corso degli anni e avessero coinvolto una pluralità di persone. Tali collaborazioni non sono state considerate occasionali né meramente esecutive, poiché concorrevano e si combinavano con l'attività tipica di intermediazione e scambio di beni e servizi propria del promotore finanziario.
Norme richiamate
d.P.R. n. 446/1997, art. 2
L'IRAP presuppone lo svolgimento abituale di un'attività autonomamente organizzata. Nel caso esaminato, l'organizzazione è stata desunta dalla presenza reiterata e plurale di collaboratori funzionalmente integrati nell'attività del contribuente.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 9541/2016
Le collaborazioni possono integrare il requisito dell'autonoma organizzazione quando non sono occasionali o meramente esecutive, ma concorrono in modo non marginale con il contribuente allo svolgimento dell'attività professionale o d'impresa.
Massime di principio
- La collaborazione di terzi non determina automaticamente l'assoggettamento all'IRAP: occorre valutarne abitualità, numero, durata e ruolo concreto nell'attività.
- Collaborazioni reiterate nel tempo e riferite a più persone possono dimostrare un'organizzazione stabile, anche se i collaboratori non sono formalmente dipendenti.
- Il requisito dell'autonoma organizzazione tende a sussistere quando i collaboratori non svolgono soltanto attività esecutive o accessorie, ma partecipano funzionalmente al nucleo caratteristico dell'attività del contribuente.
- Per escludere l'IRAP è utile dimostrare che le prestazioni di terzi siano occasionali, marginali, limitate a mansioni esecutive e non indispensabili alla produzione del reddito.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva: la reiterazione nel tempo e la pluralità dei collaboratori costituiscono indici rilevanti, ma devono essere collegati al contributo effettivo fornito all'attività.
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