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Sentenza

Sentenza del 18/09/2018 n. 6078 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - IRAP - Collaborazioni attivate con procacciatori d'affari - Requisito dell'autonoma organizzazione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata riconosciuta la sussistenza dell'autonoma organizzazione e, conseguentemente, la legittimità dell'assoggettamento dell'attività all'IRAP. L'utilizzo reiterato di più collaboratori, quando incide strutturalmente sull'esercizio dell'attività e non si limita a compiti esecutivi marginali, costituisce elemento idoneo a integrare il presupposto impositivo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, necessario per l'applicazione dell'IRAP ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 446/1997. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che le collaborazioni con procacciatori d'affari non fossero sufficienti a integrare tale requisito. La decisione ha invece ritenuto rilevante il fatto che le collaborazioni fossero state reiterate nel corso degli anni e avessero coinvolto una pluralità di persone. Tali collaborazioni non sono state considerate occasionali né meramente esecutive, poiché concorrevano e si combinavano con l'attività tipica di intermediazione e scambio di beni e servizi propria del promotore finanziario.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 446/1997, art. 2

    L'IRAP presuppone lo svolgimento abituale di un'attività autonomamente organizzata. Nel caso esaminato, l'organizzazione è stata desunta dalla presenza reiterata e plurale di collaboratori funzionalmente integrati nell'attività del contribuente.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 9541/2016

    Le collaborazioni possono integrare il requisito dell'autonoma organizzazione quando non sono occasionali o meramente esecutive, ma concorrono in modo non marginale con il contribuente allo svolgimento dell'attività professionale o d'impresa.

Massime di principio

  • La collaborazione di terzi non determina automaticamente l'assoggettamento all'IRAP: occorre valutarne abitualità, numero, durata e ruolo concreto nell'attività.
  • Collaborazioni reiterate nel tempo e riferite a più persone possono dimostrare un'organizzazione stabile, anche se i collaboratori non sono formalmente dipendenti.
  • Il requisito dell'autonoma organizzazione tende a sussistere quando i collaboratori non svolgono soltanto attività esecutive o accessorie, ma partecipano funzionalmente al nucleo caratteristico dell'attività del contribuente.
  • Per escludere l'IRAP è utile dimostrare che le prestazioni di terzi siano occasionali, marginali, limitate a mansioni esecutive e non indispensabili alla produzione del reddito.
  • La valutazione deve essere concreta e complessiva: la reiterazione nel tempo e la pluralità dei collaboratori costituiscono indici rilevanti, ma devono essere collegati al contributo effettivo fornito all'attività.

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