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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05964/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva confermato il giudizio di responsabilità sulla base del riconoscimento fotografico e degli altri elementi probatori, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30/04/2024. Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, in particolare l'attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato nei suoi confronti. La Corte di cassazione ha ritenuto tale censura indeducibile perché meramente riproduttiva delle doglianze già svolte in appello e già puntualmente respinte, quindi priva della necessaria specificità. Il secondo motivo censurava il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata perché non si confrontava con le argomentazioni della Corte territoriale, la quale aveva escluso la decisività dell'integrazione probatoria richiesta, valorizzando gli elementi già acquisiti e l'assenza di elementi di segno contrario.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente le doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, poiché difetta di specificità.
  • Il controllo di legittimità non consente una mera rilettura del compendio probatorio: la censura sull'attendibilità di un riconoscimento fotografico deve indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione e non può risolversi in una critica astratta o reiterativa.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello va valutata in relazione alla decisività della prova richiesta; il suo rigetto può essere motivato anche implicitamente quando la Corte d'appello evidenzi la sufficienza del materiale probatorio già acquisito.
  • Il giudice d'appello è tenuto a motivare espressamente sulla rinnovazione dell'istruttoria soprattutto quando la accolga; se la rigetta, è sufficiente che emerga, anche implicitamente, la non decisività dell'integrazione probatoria richiesta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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