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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32887/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità/inammissibilità/inutilizzabilità/decadenza (artt. 604, comma 5-bis, e 420-quater c.p.p.) e vizio di motivazione (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.), contestando la declaratoria di giudizio in contumacia. Nel caso si era proceduto a notificare gli atti all'imputato presso il difensore di ufficio indicato come domiciliatario; il ricorrente ha sostenuto che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente a provare la conoscenza del processo da parte dell'imputato e che la Corte territoriale non ha applicato i principi delle Sezioni Unite n. 23948/2019 (dep. 2020) che richiedono la verifica dell'effettivo rapporto professionale e della conoscenza della "vocatio in iudicium" da parte dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Dalla verifica degli atti è emerso che le notifiche erano state fatte al difensore domiciliatario, ma la Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite (n. 23948/2019) secondo cui la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non basta a dimostrare che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento. La Corte ha ritenuto non dimostrati elementi idonei a provare la conoscenza della vocatio in iudicium da parte dell'imputato (la sola presenza del difensore a una udienza non è sufficiente) e ha annullato senza rinvio la sentenza di appello impugnata e ha annullato anche la sentenza di primo grado del 03/12/2018, rinviando il procedimento al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 56 e art. 624 cod. pen.

    Norme sostanziali richiamate in relazione al reato contestato (art. 56 per la partecipazione al reato; art. 624 per la rapina) oggetto del giudizio di merito.

  • art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa alle conseguenze della mancata partecipazione dell'imputato; richiamata nel censurare la declaratoria di assenza senza adeguata verifica della conoscenza del processo.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale collegata alle nullità e agli effetti del processo in assenza; utilizzata nel quadro dei vizi procedurali dedotti.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sugli ambiti e limiti di deduzione del motivo nel ricorso per cassazione, richiamata a conferma dei limiti del motivo proposto.

  • art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Previsioni che individuano i vizi di motivazione e l'inosservanza di norme processuali come ragioni di cassazione; il ricorso è stato fondato proprio su questi profili.

  • Cass. Sez. Unite n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020 (P.G. c. Ismail Darwish Mhame, RV. 279420)

    Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.

    Principio applicato dalla Corte di Cassazione: non basta la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio per dichiarare l'assenza dell'imputato; è necessaria la verifica di contatti effettivi e della concreta conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.

Massime di principio

  • La mera elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio non costituisce di per sé prova che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento; il giudice deve verificare l'effettivo rapporto professionale e ulteriori elementi che dimostrino la conoscenza o la volontarietà della sottrazione.
  • Le notifiche effettuate al difensore domiciliatario richiedono elementi probatori (es. scambi documentati, attestazioni di contatto, dichiarazioni del difensore) per poter giustificare una dichiarazione di contumacia.
  • In assenza di adeguata motivazione sulla conoscenza dell'imputato, la sentenza pronunciata in sua assenza può essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
  • Al difensore (soprattutto d'ufficio) si raccomanda di documentare ogni contatto con l'assistito e, se possibile, di acquisire prove della conoscenza delle notifiche; all'imputato si consiglia di confermare per iscritto il domicilio eletto e le comunicazioni ricevute.
  • Il giudice di merito deve motivare specificamente le ragioni per ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo, non potendosi limitare alla sola indicazione del domiciliatario.

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