Sentenza del 31/05/2016 n. 11342 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per la mancanza dei quesiti di diritto o del momento di sintesi prescritti dall'art. 366-bis c.p.c., norma applicabile in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata. La ricorrente è stata inoltre condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 6.000 euro, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno 1998, relativo a maggiori ricavi e alle conseguenti maggiori imposte Irpef, Irap e Iva. Dopo l'accoglimento dei ricorsi in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto tardive le impugnazioni originarie, poiché proposte il 14 aprile 2004, oltre il termine decorrente dalla notifica dell'avviso avvenuta il 19 dicembre 2003, escludendo l'applicabilità della sospensione prevista dall'art. 15, comma 8, della legge n. 289 del 2002. La contribuente ha impugnato la sentenza con sei motivi, ma senza formulare i quesiti di diritto o il momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 15, comma 8
La disposizione prevedeva una sospensione del termine per l'impugnazione in presenza delle condizioni stabilite dalla legge. Nel caso concreto, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che tali condizioni non ricorressero, sicché i ricorsi contro l'avviso di accertamento erano tardivi.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, ogni motivo fondato su una questione di diritto doveva contenere uno specifico quesito di diritto e, per le censure motivazionali, un adeguato momento di sintesi. La mancata osservanza di tali requisiti comportava l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario il rispetto dei termini per impugnare un avviso di accertamento è essenziale: una sospensione o proroga può essere applicata solo se ricorrono esattamente i presupposti previsti dalla legge.
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono rispettare i requisiti formali applicabili ratione temporis; la mancanza di quesiti di diritto o di una sintesi della censura può determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Quando una decisione è dichiarata inammissibile per ragioni processuali, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese, anche se le questioni sostanziali non vengono esaminate.
- È necessario verificare la disciplina processuale vigente alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, poiché i requisiti di ammissibilità del ricorso possono variare nel tempo.
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