Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 128/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’annullamento - della determinazione avente protocollo n. 31280/2025 del 23 settembre 2025, formatasi ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. n. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss., L. n. 241/1990 in data 13 agosto 2025, con richiesta di ulteriore documentazione mancante in data 3 settembre 2025, trasmesse al Comune di Misano Adriatico, per avere accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima e nella sua integrazione con particolare riferimento alla posizione della ricorrente; - nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto; nonché per la declaratoria di accertamento del diritto della Ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti e della relativa integrazione presentate rispettivamente in data 13 agosto 2025, avente prot. n. 26349, e 3 settembre 2025, avente prot. n. 28528, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibire della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202501489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi alla concessione di un'area comunale per uno spettacolo viaggiante concorrente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto al Comune la concessione temporanea di un'area comunale per lo svolgimento di uno spettacolo viaggiante, ricevendo un diniego motivato dalla destinazione dell'area a parcheggio pubblico e dalla fruibilità estiva da parte della collettività. Poiché un'altra area comunale era stata concessa, per un periodo parzialmente coincidente, a un'impresa concorrente, il ricorrente presentava istanza di accesso agli atti del relativo procedimento, chiedendo dapprima tutta la documentazione inerente alla vicenda e poi i documenti amministrativi, le autorizzazioni e la documentazione presentata dal concessionario. Il Comune negava l'accesso per la mancata dimostrazione di un interesse attuale e diretto. Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. il ricorrente deduceva l'illegittimità del diniego per difetto di motivazione, l'assenza di cause ostative all'ostensione e la strumentalità dell'accesso all'esercizio del diritto di difesa. Nel corso del giudizio il Comune esibiva parte della documentazione. Il ricorrente sosteneva tuttavia che mancassero la licenza generale per l'attività di spettacolo viaggiante, il collaudo annuale dell'attrazione e il codice identificativo dell'attrazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall'eccezione relativa alla mancata notifica del ricorso al controinteressato. Quanto ai documenti effettivamente rilasciati dal Comune, inclusi il codice identificativo dell'attrazione risultante dalla licenza, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'ostensione intervenuta nelle more aveva eliminato l'interesse a ottenere quei documenti. Non ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere, perché il ricorrente contestava il carattere pienamente satisfattivo dell'ostensione. Quanto alla licenza generale e al collaudo annuale dell'attrazione, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha rilevato che l'istanza originaria era generica e non risultava riferibile con sufficiente chiarezza a tali specifici documenti; inoltre, il ricorrente non aveva dimostrato la strumentalità della documentazione richiesta rispetto all'interesse difensivo, limitandosi ad allegazioni vaghe e ipotetiche sull'illegittima pretermissione dalla concessione dell'area. Le spese sono state compensate, mentre il contributo unificato è rimasto a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    L'accesso documentale richiede che la richiesta sia riferita a documenti individuati o individuabili e sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    La determinazione sull'istanza di accesso è stata impugnata dal richiedente.

  • art. 116 c.p.a.

    Il giudizio in materia di accesso consente di contestare il diniego o il differimento e di chiedere l'accertamento del diritto all'ostensione.

Massime di principio

  • L'ostensione dei documenti richiesti nel corso del giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità della domanda limitatamente ai documenti effettivamente consegnati.
  • La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata quando il ricorrente contesti che l'adempimento sopravvenuto sia integralmente satisfattivo della pretesa azionata; in tal caso, per i documenti ancora controversi, il giudice deve verificare la fondatezza della domanda.
  • Una richiesta di accesso formulata in termini generici, come la richiesta di tutta la documentazione relativa a una vicenda, non comprende automaticamente ogni documento non specificamente individuato o individuabile nell'istanza.
  • L'accesso difensivo richiede l'allegazione concreta del nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e l'esercizio della difesa; allegazioni vaghe o meramente ipotetiche sull'illegittimità dell'azione amministrativa non sono sufficienti a fondare il diritto di ostensione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.