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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9189/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

i ricorrenti contestavano la determinazione della base imponibile ICI per gli anni 2009-2011 sostenendo che la CTR avrebbe applicato erroneamente il criterio di cui al comma 3 dell'art. 5 (valore per immobili non iscritti o di gruppo D con applicazione di un coefficiente K) invece del criterio generale dell'art. 5, comma 2 (per fabbricati iscritti in catasto: valore costituito dalla rendita catastale moltiplicata per i coefficienti). Inoltre i ricorrenti lamentavano che la CTR non avrebbe considerato pronunce favorevoli prodotte in giudizio e un precedente di legittimità richiamato da loro.

La decisione

la Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure attengono in realtà alla rideterminazione della rendita catastale effettuata dall'Agenzia del Territorio e che tale atto, notificato e non impugnato autonomamente nei termini, è divenuto definitivo. La Corte ha richiamato l'art. 74 della L. 342/2000 (e la giurisprudenza consolidata) secondo cui la notifica della rendita attribuita legittima l'amministrazione comunale a utilizzarla anche per annualità pregresse successive alla variazione materiale, e ha precisato che per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile va determinata secondo l'art. 5 comma 2. Pertanto l'operato del Comune è stato ritenuto corretto e le sentenze precedenti richiamate dai ricorrenti non erano rilevanti poiché riferite ad annualità anteriori alla variazione di rendita del 2008. Il ricorso è stato respinto e non sono state disposte spese in mancanza di costituzione della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992

    Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore ai fini ICI è costituito dall'applicazione alla rendita catastale dei moltiplicatori previsti (rendita x coefficienti): criterio da utilizzare per gli immobili catastalmente iscritti.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1992

    Si riferisce alla determinazione del valore per immobili non iscritti in catasto o di gruppo D mediante applicazione di coefficienti (casistica diversa da quella dei fabbricati iscritti); non applicabile ai fabbricati già catastati.

  • art. 74, legge n. 342 del 2000 (comma 3 richiamato)

    La notificazione dell'atto impositivo ai fini ICI vale anche come notificazione della rendita attribuita; da tale notifica decorre il termine di 60 giorni per l'impugnazione autonoma dell'atto di variazione della rendita. La rendita, se non impugnata, diventa definitiva e può essere usata dall'amministrazione anche per annualità pregresse successive alla variazione materiale.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 52

    Rimando normativo ai criteri e modalità per la determinazione dei moltiplicatori usati nella determinazione del valore a partire dalla rendita catastale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (come modificato dalla L. n. 228/2012)

    Previsione procedurale relativa al versamento del contributo unificato e all'eventuale maggiore importo dovuto a carico del ricorrente; richiamata nella parte finale della decisione.

Massime di principio

  • Se l'Agenzia del Territorio modifica la rendita catastale e tale atto viene notificato, il contribuente deve impugnare autonomamente l'atto di variazione entro i termini (60 giorni dalla notificazione); in mancanza l'attribuzione della rendita diventa definitiva e può essere utilizzata dall'amministrazione comunale per il calcolo dell'imposta.
  • Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si determina applicando alla rendita catastale i coefficienti previsti dall'art. 5 comma 2: non è lecito sostituire tale criterio con quello previsto per gli immobili non iscritti (comma 3) se l'immobile è catastato.
  • La notificazione dell'avviso di accertamento può valere anche come notificazione della rendita attribuita; pertanto la tempestività dell'impugnazione va valutata rispetto a tale momento e non solo alla data della variazione materiale.
  • Le pronunce favorevoli riguardanti anni di imposta anteriori a una successiva modificazione della rendita non impediscono che la nuova rendita, resa definitiva per mancata impugnazione, venga applicata alle annualità successive alla messa in atti della variazione.
  • Quando si contesta la consistenza o la rivalutazione della rendita catastale, l'azione corretta è l'impugnazione autonoma dell'atto di attribuzione/modifica della rendita; censure limitate all'avviso di accertamento possono essere inefficaci se non hanno tempestivamente impugnato la rendita.

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