Sentenza n. 13171/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Dopo l'adozione del decreto presidenziale di concessione, ma prima della sua notificazione e della prestazione del giuramento, era emersa una notizia di reato per lesioni personali aggravate ex art. 582 c.p.; il Ministero aveva quindi adottato il decreto di rigetto. Il ricorrente ha dedotto: la nullità o illegittimità del diniego, sostenendo che il decreto di concessione avrebbe dovuto essere notificato entro novanta giorni ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 572/1993 e che, decorso tale termine, l'Amministrazione avrebbe perso il potere di provvedere; la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, contestando di non avere ricevuto il preavviso di rigetto; l'insufficienza della notizia di reato, trattandosi di un unico episodio verificatosi durante un litigio con la compagna e seguito dalla remissione della querela; il difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere l'Amministrazione considerato la complessiva integrazione sociale ed economica, la regolarità del soggiorno e dell'attività lavorativa e l'assenza di condanne penali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che l'adozione del decreto di concessione non conclude il procedimento, poiché l'acquisto della cittadinanza diviene efficace solo con la prestazione del giuramento entro sei mesi dalla notificazione, e che fino al giuramento devono permanere le condizioni richieste per la domanda. Il termine di novanta giorni per la notificazione previsto dall'art. 7 del d.P.R. n. 572/1993 è ordinatorio e il suo superamento non determina la consumazione del potere amministrativo, in assenza di un'espressa previsione di perentorietà o di una ratio inequivoca in tal senso. È stata inoltre ritenuta rituale la comunicazione del preavviso di diniego mediante il portale telematico SICITT, accessibile con le credenziali del richiedente, poiché tale modalità era stata prevista dall'Amministrazione per i procedimenti di cittadinanza e assicurava la partecipazione procedimentale. Nel merito, il diniego è stato ritenuto legittimo: la concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e di alta amministrazione, sindacabile soltanto per carenza istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità o irragionevolezza manifesta. La notizia di reato per lesioni personali aggravate, benché non seguita da condanna e nonostante la remissione della querela, poteva essere valutata come elemento indiziario di inaffidabilità, anche in ragione della gravità oggettiva del fatto, della sua collocazione temporale nel periodo di osservazione e della mancata contestazione dell'effettivo verificarsi dell'episodio. Le valutazioni amministrative sulla condotta e sull'affidabilità del richiedente sono autonome rispetto all'accertamento della responsabilità penale e possono fondarsi anche su fatti non definiti con condanna. L'Amministrazione aveva pertanto adeguatamente motivato il giudizio prognostico negativo, senza travisamenti né manifesta illogicità. La residenza regolare, l'attività lavorativa e l'assenza di condanne non sono state ritenute sufficienti a imporre il rilascio della cittadinanza. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La residenza decennale costituisce presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione; il procedimento implica una valutazione ampiamente discrezionale sull'integrazione, sull'affidabilità e sull'attitudine a rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale.
art. 10 l. 91/1992
Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
Il decreto di concessione non conclude l'iter acquisitivo né produce effetti prima della notificazione e della prestazione del giuramento; fino a tale momento l'Amministrazione può verificare la permanenza dei requisiti.
art. 4, comma 7, d.P.R. 572/1993
Sino alla prestazione del giuramento devono permanere le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9.
Le condizioni richieste per la domanda devono permanere anche dopo l'adozione del decreto di concessione e fino al giuramento.
art. 7 d.P.R. 572/1993
La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza deve essere effettuata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 23 della legge entro novanta giorni dalla ricezione del decreto medesimo.
Il termine di novanta giorni per la notificazione è ordinatorio; il suo superamento non consuma il potere di provvedere in assenza di un'espressa previsione di perentorietà o di una ratio legislativa inequivoca.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto può essere comunicato tramite il portale telematico dedicato alle pratiche di cittadinanza, quando tale modalità costituisce il canale previsto per la gestione del procedimento ed è accessibile al richiedente.
art. 582 c.p.
La contestazione di lesioni personali aggravate può costituire, anche in assenza di condanna, un elemento rilevante nella valutazione discrezionale dell'affidabilità del richiedente la cittadinanza.
art. 6 l. 91/1992
Il riferimento alle cause ostative previste per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio è stato utilizzato quale indice della rilevanza della soglia edittale del reato di lesioni personali nella valutazione della domanda di naturalizzazione.
Massime di principio
- L'adozione del decreto di concessione della cittadinanza per naturalizzazione non conclude il procedimento acquisitivo: fino alla notificazione e alla prestazione del giuramento devono permanere le condizioni richieste per la domanda e l'Amministrazione può adottare un diniego fondato su fatti sopravvenuti.
- Il termine previsto per la notificazione del decreto di concessione della cittadinanza è ordinatorio, salvo che la legge ne stabilisca espressamente la perentorietà o emerga in modo inequivoco una diversa volontà legislativa; il suo superamento non determina la perdita del potere di provvedere.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, il preavviso di rigetto può essere validamente comunicato attraverso la piattaforma telematica istituzionale indicata dall'Amministrazione come canale esclusivo del procedimento, purché il richiedente sia posto concretamente in condizione di accedervi e partecipare.
- La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e di alta amministrazione; il sindacato giurisdizionale resta estrinseco e riguarda la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, il travisamento e la coerenza, logicità e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la valutazione amministrativa.
- Ai fini del diniego della cittadinanza, l'Amministrazione può valutare negativamente una notizia di reato o una condotta penalmente rilevante non definita da condanna, poiché la valutazione amministrativa dell'affidabilità e dell'integrazione è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e può fondarsi su elementi indiziari, purché adeguatamente istruiti e motivati.
- La residenza regolare, l'attività lavorativa e l'assenza di condanne penali costituiscono elementi da valutare, ma non attribuiscono di per sé un diritto alla cittadinanza né impongono il superamento di un giudizio prognostico negativo fondato su una condotta ritenuta indicativa di inaffidabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1582/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1585/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1586/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1587/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1589/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1590/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →