Ordinanza n. 1837/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di respingimento dell' istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato Cat. A12/2026/Imm/1Sez/Dinieghi/249 emesso dal Questore della Provincia di Napoli il 13/04/2026 e regolarmente notificato il 17/04/2026, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato adottato dal Questore della Provincia di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha fornito un principio di prova dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro collegato al contratto di soggiorno, sebbene la relativa denuncia fosse intervenuta tardivamente, come risultante dal modello Unilav del 6 ottobre 2025. Il rapporto era poi cessato il 2 febbraio 2026. Il ricorrente ha inoltre dedotto di avere successivamente reperito una nuova occupazione come collaboratore domestico e di avere rappresentato entrambe le circostanze all'Amministrazione, rispettivamente con integrazione documentale del 27 ottobre 2025 e prima dell'adozione del diniego. La censura centrale concerne quindi l'omessa o comunque inadeguata considerazione, da parte dell'Amministrazione, dell'effettivo rapporto di lavoro e della sopravvenuta nuova occasione lavorativa.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo ravvisabili, sulla base di una sommaria deliberazione, i presupposti per la tutela invocata. In particolare, ha valorizzato il principio di prova dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, la sua tempestiva rappresentazione all'Amministrazione in sede di integrazione documentale e l'esistenza di una nuova occasione lavorativa quale collaboratore domestico, anch'essa comunicata prima dell'adozione del diniego. Il giudice ha rilevato che la valutazione di tali circostanze sopravvenute era stata completamente obnubilata dall'Amministrazione, attribuendo rilievo a tale omissione anche in considerazione dell'esistenza, corroborata da un principio di prova, del rapporto di lavoro originario. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito all'8 giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
accoglie la suindicata domanda cautelare
La tutela cautelare è stata concessa ritenendo sussistenti, all'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, i presupposti per sospendere gli effetti del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, un principio di prova dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro può assumere rilievo nella valutazione della legittimità di un diniego di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche quando la denuncia del rapporto sia stata effettuata tardivamente.
- L'Amministrazione deve esaminare le circostanze lavorative sopravvenute e quelle documentalmente rappresentate dall'interessato prima dell'adozione del diniego; la loro omessa considerazione può giustificare la concessione della tutela cautelare.
- Nel procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la cessazione del rapporto originario non esaurisce l'obbligo valutativo dell'Amministrazione quando l'interessato dimostri, anche mediante principio di prova, l'esistenza di una nuova occasione lavorativa previamente comunicata.
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