Cassazione Civile, Ordinanza n. 29145/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto a un'istanza di rimborso di imposta sostitutiva Irpef. Una contribuente aveva prima aderito a una procedura di rivalutazione di un terreno di sua proprietà, versando l'imposta sostitutiva nel 2002; successivamente, avendo effettuato una seconda rivalutazione del medesimo terreno e versato integralmente la relativa imposta nel 2008, chiedeva la restituzione di quanto pagato per la prima rivalutazione. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che la domanda di rimborso fosse decaduta, perché il termine di 48 mesi dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 doveva decorrere dal primo versamento del 2002, e non dal successivo versamento del 2008. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Amministrazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che non esistesse una deroga per i casi in cui il diritto al rimborso sorga solo dopo una successiva rivalutazione e richiamando la propria prassi amministrativa, secondo cui la facoltà di chiedere il rimborso sarebbe esercitabile entro i termini dell'art. 38, senza applicazione della disciplina generale del rimborso ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, il dies a quo per la decadenza dell'azione di rimborso va individuato nel momento in cui, al momento del versamento, esiste o meno l'obbligo di pagare; nel caso concreto, la facoltà di ottenere il rimborso è sorta solo con il secondo versamento integrale dell'imposta sostitutiva, che ha determinato una duplicazione del pagamento e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione. La Corte ha inoltre osservato che la previsione introdotta successivamente dall'art. 7, comma 2, lett. ff), del d.l. n. 70 del 2011 non vale come indice di una disciplina diversa per il passato, ma come esplicitazione di un principio già desumibile dalla normativa vigente. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimata. È stato inoltre rilevato che, essendo soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
"il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare … istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso"
Il termine di decadenza decorre dalla data del versamento in relazione al quale, in quel momento, esiste o meno l'obbligo di pagamento; nel caso di duplicazione emersa solo con un successivo versamento, il dies a quo coincide con quest'ultimo.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
La disciplina generale dei rimborsi tributari non è invocabile in via sostitutiva del regime speciale previsto per i rimborsi di versamenti diretti, se applicabile l'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973.
art. 7, comma 2, lett. ff), d.l. n. 70 del 2011
La disposizione successiva è letta come esplicitazione di un principio già ricavabile dalla disciplina vigente, non come introduzione ex novo di una regola incompatibile con il caso precedente.
D.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica il contributo unificato in ragione della soccombenza dell'Agenzia delle Entrate ammessa alla prenotazione a debito in quanto difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- In materia di rimborsi tributari relativi a versamenti diretti, il termine decadenziale per proporre istanza di rimborso decorre dal momento del singolo versamento rispetto al quale si valuta l'esistenza dell'obbligo tributario, non da un versamento precedente che non abbia ancora determinato l'emersione dell'indebito.
- Se il diritto al rimborso nasce solo a seguito di un successivo pagamento che rende il precedente versamento duplicato o comunque non più dovuto, il dies a quo coincide con il pagamento che fa sorgere la duplicazione.
- La disciplina speciale dei rimborsi tributari prevale sulla disciplina civilistica dell'indebito di diritto comune; l'istanza di parte è la regola generale e gli eventuali rimborsi ufficiosi sono di stretta interpretazione.
- Una norma sopravvenuta che chiarisca il criterio di decorrenza del termine di rimborso può essere letta come conferma di un principio già immanente nel sistema, e non necessariamente come innovazione applicabile solo per il futuro.
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