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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14575/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione alla stima in materia espropriativa. Il giudice di merito aveva determinato l’indennità di esproprio spettante al proprietario di un terreno, rigettandone la domanda riconvenzionale, sul presupposto che l’area non fosse edificabile. La non edificabilità era stata affermata per due autonome ragioni: presenza di vincolo cimiteriale e destinazione urbanistica dell’area a zona F33-parco attrezzato urbano, senza indice di fabbricabilità. Il ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della normativa urbanistica regionale pugliese, sostenendo che il terreno dovesse considerarsi legalmente edificabile e comunque dotato di edificabilità di fatto; con il secondo ha contestato la ratio decisiva fondata sul vincolo cimiteriale, assumendo che il fondo ricadesse fuori dalla fascia di rispetto e che la disciplina applicabile richiedesse il recepimento del vincolo negli strumenti urbanistici.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo al vincolo cimiteriale, osservando che l’art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934 integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, operante direttamente e indipendentemente dal recepimento nello strumento urbanistico, e che l’area era stata accertata come ricompresa entro la fascia di 200 metri dal perimetro cimiteriale. Poiché questa ratio decidendi era da sola sufficiente a sorreggere la sentenza impugnata, è risultato superfluo l’esame dell’altro motivo, rimasto assorbito, così come della questione di legittimità costituzionale menzionata. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 338 R.D. n. 1265 del 1934

    "E’ vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici, vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge"

    La disposizione pone una limitazione legale della proprietà di carattere assoluto: il vincolo cimiteriale opera direttamente, impedisce di qualificare edificabile il suolo ricadente nella fascia di rispetto e non richiede il recepimento negli strumenti urbanistici.

  • art. 5, commi 1 e 3, D.P.R. n. 327 del 2001

    È richiamato come norma di collegamento per la disciplina applicabile alla stima dell’indennità espropriativa e alla qualificazione dell’area.

  • art. 18 L.R. Puglia n. 3 del 2005

    Invocato dal ricorrente a sostegno della tesi della edificabilità legale dell’area, ma la censura è stata respinta perché il vincolo cimiteriale resta ostativo.

  • art. 19, comma 2, L.R. Puglia n. 3 del 2005

    Secondo il ricorrente, renderebbe sempre legalmente edificabili alcune aree standard; la Corte non ha accolto tale lettura in quanto assorbita dal vincolo cimiteriale.

  • art. 20, comma 1, L.R. Puglia n. 3 del 2005

    Invocato per sostenere l’esistenza di edificabilità di fatto, ma la censura è stata ritenuta inidonea a superare il vincolo cimiteriale.

  • art. 3, comma 1, Cost.

    Richiamato solo nella prospettazione della questione di legittimità costituzionale, rimasta assorbita.

  • art. 117, comma 2, lett. l) e m), Cost.

    Richiamato solo nella prospettazione della questione di legittimità costituzionale, rimasta assorbita.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Fondamento della condanna all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il vincolo cimiteriale ex art. 338 R.D. n. 1265 del 1934 costituisce una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, idonea a escludere la qualificazione edificatoria del suolo ricadente nella fascia di rispetto.
  • Ai fini indennitari, la natura edificabile del terreno va esclusa quando il fondo ricade entro la fascia di rispetto cimiteriale, anche se l’area sia inserita in un contesto urbanizzato o sia destinata da strumenti urbanistici a funzioni diverse.
  • L’efficacia del vincolo cimiteriale non dipende dal suo recepimento negli strumenti urbanistici comunali: il vincolo opera ex se, sulla base della sola esistenza del cimitero e della distanza legale.
  • Le eventuali deroghe alla zona di rispetto cimiteriale sono eccezionali e, se non risultano specificamente disposte, non possono incidere sulla qualificazione non edificabile del suolo.
  • Quando una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione resta incontestata o non viene validamente superata, le ulteriori censure diventano assorbite e il ricorso non può essere accolto.

Come è indicizzato

MaterieProprietàEspropriazione forzata
RamiDiritti realiEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

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