Sentenza del 25/01/2019 n. 2136 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2000, sostenendo che fosse decaduto perché notificato oltre il termine quinquennale previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11. L'avviso risultava ricevuto il 4 gennaio 2006, mentre il Comune sosteneva di aver consegnato il plico all'ufficio postale il 29 dicembre 2005, prima della scadenza del 31 dicembre 2005. La questione riguardava quindi il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e il valore probatorio dell'avviso di ricevimento e della distinta postale rispetto alla data apposta sulla busta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contro l'avviso di accertamento ICI. Ha ritenuto provato, tramite l'avviso di ricevimento e la distinta di consegna delle raccomandate, che il plico fosse stato consegnato all'ufficio postale il 29 dicembre 2005. La diversa data del 4 gennaio 2006 apposta sulla busta poteva riferirsi a una lavorazione postale successiva e non dimostrava che la consegna fosse avvenuta dopo la scadenza. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, commi 1 e 2
termine di decadenza quinquennale per l'accertamento ICI
L'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
produzione di nuovi documenti in appello generalmente ammessa
Nel processo tributario è possibile produrre nuovi documenti in appello, anche quando servano a dimostrare la notificazione dell'atto impositivo, trattandosi di attività difensiva e non di eccezione nuova in senso stretto.
Legge n. 890 del 1982, art. 4, comma 3
l'avviso di ricevimento è parte integrante della relata di notifica
L'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare la consegna del plico e la relativa data; per la sua natura di atto pubblico gode di fede privilegiata.
Codice civile, art. 2700
efficacia dell'atto pubblico
Le attestazioni dell'agente postale sui fatti avvenuti in sua presenza fanno piena prova fino a querela di falso.
Codice civile, art. 2697
La parte che intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; nel caso concreto, il Comune ha assolto l'onere di provare la tempestiva spedizione.
Codice civile, art. 2699
La documentazione postale formata nell'esercizio di una funzione pubblica può assumere natura di atto pubblico.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24
La norma è stata richiamata dal Comune con riferimento alle produzioni e alle difese nel giudizio tributario, ma la decisione si è fondata principalmente sul valore probatorio della documentazione postale.
Codice di procedura civile, art. 384
decisione nel merito dopo la cassazione
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, art. 92, comma 2, nella formulazione ratione temporis applicabile
La Corte può compensare le spese per giusti motivi; nel caso concreto la compensazione è stata giustificata dalla non coincidenza delle date presenti sulla busta e sulla documentazione di consegna.
Massime di principio
- Nelle notifiche a mezzo posta, per il notificante la notifica si perfeziona con la consegna del plico all'ufficio postale, purché tale consegna avvenga entro il termine di decadenza applicabile.
- La data risultante dall'avviso di ricevimento e dalla distinta di consegna postale è normalmente decisiva per provare quando il notificante ha consegnato il plico all'ufficio postale.
- La data apposta sulla busta può riferirsi a una fase successiva di lavorazione o smistamento e, se diversa, non prevale automaticamente sulla data documentata dall'avviso di ricevimento e dalla distinta di consegna.
- L'avviso di ricevimento e la documentazione postale hanno valore probatorio qualificato e possono essere contestati quanto alla loro autenticità o veridicità secondo gli strumenti previsti per gli atti pubblici.
- Chi eccepisce la tardività della notifica deve considerare la distinzione tra consegna del plico all'ufficio postale e successiva ricezione da parte del destinatario; ai fini della tempestività per il notificante rileva la prima.
- Quando la decisione di merito si fonda esclusivamente su una valutazione errata della data di notificazione e gli atti consentono di ricostruire il fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente la controversia.
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