Sentenza del 29/07/2015 n. 16013 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio del Registro aveva determinato un maggior valore di un terreno acquistato formalmente da SO.GE.TUR. per persona da nominare e successivamente riferito a Residence Aurelia s.r.l., con conseguente maggior imposta di registro e INVIM. Residence Aurelia contestava la sentenza d’appello deducendo, tra l’altro, la carenza di specificità dell’appello, la violazione del litisconsorzio necessario e del contraddittorio per la mancata partecipazione dell’Istituto Diocesano, coobbligato solidale. L’Istituto proponeva autonomamente ricorso per cassazione, pur non avendo partecipato formalmente al giudizio di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Istituto Diocesano per difetto di legittimazione, poiché può ricorrere per cassazione solo chi abbia assunto formalmente la qualità di parte nel precedente grado di giudizio. Ha inoltre chiarito che il coobbligato solidale d’imposta non è litisconsorte necessario. Il ricorso di Residence Aurelia è stato rigettato: i motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili, anche per genericità, astrattezza e mancata trascrizione degli elementi necessari a dimostrare le censure. L’Istituto è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per il ricorso della società, poiché l’Amministrazione non si era costituita.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
L’appello tributario deve contenere motivi specifici. Tuttavia, la censura relativa alla genericità dell’appello deve essere formulata in modo puntuale e autosufficiente, riportando le parti dell’atto rilevanti; un richiamo astratto alla norma non è sufficiente.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi denuncia un vizio processuale deve indicare e, ove necessario, trascrivere gli elementi dell’atto o del procedimento che dimostrano la violazione; la mancata esposizione concreta rende il motivo inammissibile.
Regole sulle obbligazioni solidali in materia di imposta di registro
I coobbligati solidali verso l’Amministrazione finanziaria non sono litisconsorti necessari. Il processo tributario può quindi validamente svolgersi con la partecipazione anche di uno solo dei condebitori.
Principio sulla legittimazione a ricorrere per cassazione
È legittimato a impugnare in cassazione chi abbia assunto formalmente la qualità di parte nel precedente grado di giudizio. Il soggetto rimasto estraneo al giudizio di merito non può proporre autonomamente ricorso, anche se ritiene di essere coobbligato o interessato.
Massime di principio
- In presenza di coobbligazione solidale tributaria, la controversia può normalmente proseguire anche senza la partecipazione di tutti i coobbligati: non sussiste, di regola, litisconsorzio necessario tra di loro.
- Un soggetto che non ha partecipato formalmente al giudizio di merito non può proporre autonomamente ricorso per cassazione; deve prima verificare la propria legittimazione processuale.
- Le censure processuali in cassazione devono essere concrete, specifiche e autosufficienti: occorre indicare gli atti rilevanti e spiegare esattamente quale violazione si è verificata.
- La mera riproduzione astratta del testo di una norma o la formulazione di quesiti generici conduce all’inammissibilità del motivo, anche quando la questione astrattamente prospettata potrebbe essere rilevante.
- La solidarietà d’imposta consente all’Amministrazione di rivolgersi ai coobbligati secondo le regole proprie della solidarietà; l’esito del giudizio promosso da uno dei coobbligati non comporta automaticamente la necessità di integrare il contraddittorio con tutti gli altri.
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