Cassazione Civile, Ordinanza n. 24389/2023 del 10/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione all'esecuzione avverso due cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, assumendo tra l'altro la mancata notificazione dei verbali di accertamento e delle cartelle e la decadenza dal potere sanzionatorio. Dopo il rigetto in primo grado, in appello il Tribunale aveva ritenuto che sopravvenisse la cessazione della materia del contendere per effetto di una disciplina legislativa di annullamento d'ufficio dei ruoli emessi tra il 2000 e il 2010 entro determinati importi; nonostante ciò, aveva posto le spese a carico dell'appellante applicando la soccombenza virtuale. Con il ricorso per cassazione il soccombente denunciava violazione dell'art. 4 del d.l. 119/2018, conv. con L. 136/2018, come integrato dal d.l. 41/2021, e degli artt. 115, 116, 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, quando la cessazione della materia del contendere deriva da un intervento legislativo e non da condotte delle parti, le spese dovrebbero essere integralmente compensate; lamentava anche omessa valutazione di una circostanza decisiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ha affermato che, nei giudizi definiti con declaratoria di cessazione della materia del contendere, il governo delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza virtuale, e che il Tribunale aveva correttamente applicato tale criterio motivando sull'astratta infondatezza delle difese del ricorrente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; non è stata pronunciata condanna alle spese del giudizio di cassazione per mancata costituzione degli intimati, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto come motivo di ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stata dedotta l'omessa valutazione di una circostanza decisiva.
art. 4 del d.l. 119/2018
È richiamato come norma che ha previsto l'annullamento d'ufficio di determinati ruoli.
L. 136/2018
È richiamata quale legge di conversione del d.l. 119/2018.
d.l. 41/2021
È richiamato come intervento integrativo della disciplina di annullamento d'ufficio dei ruoli.
artt. 115 c.p.c.
È evocato dal ricorrente nel quadro della censura sulla regolazione delle spese e sulla valutazione delle circostanze di causa.
artt. 116 c.p.c.
È evocato dal ricorrente nel quadro della censura sulla regolazione delle spese e sulla valutazione delle circostanze di causa.
artt. 91 c.p.c.
È evocato dal ricorrente per sostenere che le spese avrebbero dovuto essere compensate.
artt. 92 c.p.c.
È evocato dal ricorrente per sostenere che le spese avrebbero dovuto essere compensate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando il giudizio è definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese non è automaticamente di compensazione, ma avviene secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- La parte virtualmente soccombente va individuata valutando l'astratta fondatezza o infondatezza delle ragioni prospettate nel giudizio di merito.
- La censura in cassazione contro il governo delle spese è infondata se non contesta specificamente l'individuazione della parte virtualmente soccombente compiuta dal giudice di merito.
- L'intervento legislativo che determina la cessazione della materia del contendere non esclude, di per sé, l'applicazione della soccombenza virtuale nella liquidazione delle spese.
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