Cassazione Civile, Ordinanza n. 36415/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, fondato su processo verbale di constatazione, l'Ufficio contestava che un acquisto di bestiame da impresa comunitaria fosse stato realizzato mediante fittizia interposizione prima di una ditta e poi di altro soggetto, con effetto di generare indebitamente credito IVA e costi deducibili in materia di imposte dirette. Il contribuente otteneva accoglimento in primo grado; la CTR rigettava l'appello dell'Ufficio ritenendo non provata l'inesistenza delle operazioni, valorizzando l'assenza di irregolarità nelle scritture contabili e il pagamento tramite bonifici bancari. Riassunto il giudizio dopo un precedente intervento di cassazione per vizio motivazionale, la CTR accoglieva nuovamente l'appello del contribuente e annullava l'avviso, affermando in modo generico che l'Ufficio non aveva provato né la fittizietà del fornitore né la consapevolezza del destinatario dell'evasione d'imposta. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per motivazione mancante o apparente, perché la sentenza impugnata non indicava gli elementi di fatto e le fonti probatorie poste a base del decisum.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, rilevando che la CTR aveva pronunciato con motivazione meramente apodittica e apparente, senza esplicitare le ragioni giuridiche e fattuali dell'annullamento dell'avviso né il percorso logico seguito nella valutazione delle prove documentali e presuntive. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile la decisione e il percorso logico seguito dal giudice.
art. 132 c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la mancanza o apparenza della motivazione integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La motivazione apparente o mancante integra un error in procedendo censurabile come nullità della sentenza.
Massime di principio
- In tema di processo tributario, la sentenza è nulla per motivazione apparente quando si limiti ad affermazioni generiche o assertive, senza indicare le fonti di prova considerate e senza spiegare il ragionamento che conduce all'accoglimento o al rigetto della domanda.
- Il giudice di merito deve confrontarsi in modo esplicito con gli elementi documentali e presuntivi acquisiti al giudizio, dando conto delle ragioni per cui li ritenga idonei o inidonei a sorreggere l'accertamento impugnato.
- La mera affermazione della mancanza di prova a carico dell'Ufficio non è sufficiente se non è accompagnata dalla specificazione delle ragioni fattuali e giuridiche per cui gli elementi istruttori risultino superati.
- La motivazione che non consente di ricostruire il percorso logico decisorio è sostanzialmente inesistente e determina la cassazione con rinvio al giudice di merito.
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