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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28649/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma, in appello, della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s.) relativa al fatto dell'11/04/2019. Il ricorso in Cassazione deduce (i) vizio di motivazione per il rigetto delle richieste istruttorie in appello; (ii) nullità/irregolarità delle notifiche (decreto di citazione e atto d'appello); (iii) errore nel porre a carico della difesa l'onere di dimostrare il malfunzionamento dell'etilometro e violazione di norme tecniche/procedurali (art. 379 d.P.R. 495 e art. 114 disp. att. c.p.p.); (iv) omessa valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; (v) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) ed eccessività della pena; (vi) mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rigettato le censure ritenendo: (i) adeguata la motivazione dei giudici di merito sul rifiuto di rinnovare l'istruzione, atteso che il verbale attestava etilometro omologato e revisionato con scadenza successiva alla data dell'accertamento; (ii) intempestiva la deduzione della nullità delle notifiche e comunque corretta la notifica d'appello (elezione di domicilio, deposito alla Casa comunale e invio al difensore via PEC ai sensi dell'art. 157, comma 8 c.p.p.); (iii) inammissibili censure di merito sull'illeggibilità degli scontrini e sul funzionamento dell'apparecchio, posto che il giudice di merito ha dato logica ed esauriente valutazione, avvalendosi anche di dichiarazioni testimoniali e verbali; (iv) fondato ed ampiamente motivato il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis; (v) corretta la valutazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena; (vi) legittima la valutazione discrezionale sul rifiuto della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pari a euro 3.000 in favore della cassa.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c) Codice della Strada

    art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada

    Norma sostanziale che punisce la guida in stato di ebbrezza; applicata dal giudice di merito per la fattispecie contestata.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa ai motivi di ricorso in Cassazione; citata come riferimento formale per la struttura delle censure.

  • art. 379 d.P.R. 495/1992

    Norme tecniche/amministrative riguardanti gli strumenti di rilevazione (etilometri); la Corte ha ritenuto che la documentazione di omologazione e revisione renda probante la correttezza dello strumento.

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulle comunicazioni e notificazioni processuali; la Corte ha ritenuto corretta la procedura adottata e/o la deduzione di nullità intempestiva.

  • art. 157, comma 8 c.p.p.

    art. 157, comma 8, cod. proc. pen.

    Consente la notifica mediante deposito alla casa comunale quando il destinatario non è rinvenuto: la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tale modalità per la notifica d'appello.

  • art. 131-bis c.p.

    Istituisce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o per specifiche fattispecie: la Corte ha ritenuto che, alla luce della valutazione congiunta degli elementi, tale causa non poteva essere applicata al caso.

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa operata dai giudici di merito.

  • art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990

    Prevede la possibilità di pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in alcuni casi: la Corte ricorda che l'applicazione è rimessa alla discrezionalità del giudice e non è automatica.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 26082 del 22/07/2020)

    Sez. 3, n. 26082 del 22/07/2020, Rv. 279757 - 01

    Richiamata a supporto del principio secondo cui l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è soggetta a valutazione discrezionale del giudice di merito.

Massime di principio

  • La correttezza formale e documentale dell'etilometro (omologazione e revisione con data successiva al rilevamento) rende difficoltoso per la difesa ottenere l'annullamento della prova se non vengono fornite prove concrete di malfunzionamento.
  • Le doglianze sulla notifica devono essere proposte tempestivamente: eccezioni sollevate tardivamente in appello possono essere dichiarate inammissibili o inefficaci se nel frattempo è stata effettuata elezione di domicilio o adottata una procedura sostitutiva prevista dalla legge (es. deposito alla Casa comunale).
  • La valutazione tecnica del funzionamento di strumenti di rilevazione è sostanzialmente di merito; la Corte di legittimità sindaca la logica e la completezza della motivazione più che la valutazione tecnica in sé.
  • Le cause di non punibilità previste dall'art. 131-bis richiedono una valutazione complessiva e motivata; non si riconoscono automaticamente ma solo se gli elementi oggettivi e soggettivi giustificano tale esito.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche e la scelta di misure alternative alla pena sono valutazioni discrezionali del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di vizi di motivazione o violazioni di legge.
  • Il rigetto di un ricorso per cassazione comporta, salvo eccezioni, l'imposizione delle spese processuali e la possibile sanzione pecuniaria per il ricorrente, se la inammissibilità non è dovuta a colpa del difensore.

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