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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/861

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/861 della Commissione del 1o giugno 2022 che stabilisce norme eccezionali relative alle seconde domande degli Stati membri di aiuto dell'Unione per la frutta e verdura nelle scuole e il latte nelle scuole e che deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda la riassegnazione degli aiuti dell'Unione, per il periodo dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2023

Normativa europea32022R0861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una disciplina eccezionale e temporanea per adattare il programma UE "frutta e verdura nelle scuole" e "latte nelle scuole" alle conseguenze dell’aggressione russa contro l’Ucraina. Consente agli Stati membri di presentare una seconda domanda di aiuto entro il 15 giugno 2022, per tener conto dell’inserimento dei minori sfollati ucraini nei sistemi scolastici nazionali. La Commissione può poi rivedere, entro il 15 luglio 2022, la ripartizione definitiva degli aiuti per il periodo 1° agosto 2022-31 luglio 2023, derogando alle regole ordinarie di riassegnazione.

Norme eccezionali per consentire agli Stati membri di presentare una seconda domanda di aiuto UE per il programma "frutta e verdura nelle scuole" e "latte nelle scuole" per il periodo 1° agosto 2022-31 luglio 2023, con deroga alle regole ordinarie di riassegnazione degli aiuti.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione che partecipano al regime di aiuto dell’Unione per la distribuzione di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari negli istituti scolastici. Riguarda il periodo di attuazione dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023 e incide sulla presentazione di una seconda domanda di aiuto, sulla possibile richiesta di importi supplementari e sulla rinuncia a parte della ripartizione definitiva già assegnata. La facoltà di chiedere un importo supplementare è limitata agli Stati membri che abbiano raggiunto un assorbimento almeno pari al 75% della ripartizione definitiva per l’anno scolastico 2018/2019, tenendo conto delle spese dichiarate fino al 31 dicembre 2021. Restano esclusi, per effetto della disciplina specifica, gli Stati membri che non presentano una seconda domanda, per i quali si considerano confermate le ripartizioni definitive già fissate con la decisione di esecuzione (UE) 2022/493.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/861 – norme eccezionali per il programma "frutta e verdura nelle scuole" e "latte nelle scuole"

Il regolamento adotta misure straordinarie e temporanee per il periodo 1° agosto 2022-31 luglio 2023, in risposta alle conseguenze dell’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina. Il fine è consentire una più flessibile allocazione degli aiuti UE destinati ai programmi scolastici di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari, così da tenere conto dell’arrivo e dell’integrazione nei sistemi educativi degli Stati membri dei bambini sfollati dall’Ucraina.

Contesto e finalità

La Commissione richiama, nei considerando, l’aumento improvviso del numero di minori ammissibili al programma scolastico a seguito dello spostamento di massa dall’Ucraina verso l’Unione. Tale situazione crea difficoltà operative in particolare per alcuni Stati membri di frontiera o più esposti, che potrebbero non riuscire ad attuare il programma con le ripartizioni definitive già fissate prima dell’invasione. Per questo motivo il regolamento introduce una seconda finestra di domanda e consente una riassegnazione più aderente ai nuovi bisogni.

Ambito materiale e soggetti interessati

La disciplina riguarda gli Stati membri che partecipano al regime di aiuto dell’Unione per la distribuzione di frutta e verdura, latte e prodotti lattiero-caseari negli istituti scolastici, istituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/39. Il pubblico beneficiario resta costituito dai bambini che frequentano scuole materne, istituti prescolari, primari o secondari, inclusi i minori sfollati dall’Ucraina inseriti nei sistemi scolastici nazionali.

Seconda domanda di aiuto entro il 15 giugno 2022

Gli Stati membri possono presentare una seconda domanda di aiuto dell’Unione entro il 15 giugno 2022. La domanda può assumere due forme:

  • richiesta di un importo aggiuntivo rispetto alla ripartizione definitiva già assegnata, per frutta e verdura e/o per il latte nelle scuole, se vi sia disponibilità di una ripartizione supplementare;
  • indicazione della parte della ripartizione definitiva non necessaria, qualora lo Stato membro non intenda utilizzare l’intero importo assegnato.

Condizione per l’accesso all’importo supplementare

La facoltà di domandare risorse aggiuntive è subordinata a un criterio di capacità di assorbimento: lo Stato membro deve aver utilizzato almeno il 75% della ripartizione definitiva nell’anno scolastico 2018/2019, tenendo conto delle spese dichiarate alla Commissione fino al 31 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. La richiesta deve essere fondata sul numero di bambini sfollati provenienti dall’Ucraina rientranti nel gruppo bersaglio definito nella strategia nazionale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/39, e deve essere debitamente motivata con i dati disponibili.

Effetti della mancata domanda

Gli Stati membri che non presentano la seconda domanda si intendono aver confermato le ripartizioni definitive già stabilite nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493. In altre parole, in assenza di iniziativa da parte dello Stato membro, l’assetto finanziario originario resta invariato.

Deroga alla disciplina ordinaria di riassegnazione

Il regolamento deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, che disciplina normalmente la riassegnazione degli aiuti dell’Unione. La Commissione può, entro il 15 luglio 2022, tener conto anche delle seconde domande presentate ai sensi del nuovo regolamento per determinare le ripartizioni definitive dell’aiuto per il periodo 1° agosto 2022-31 luglio 2023. La scelta risponde all’esigenza di completare tempestivamente la programmazione finanziaria e consentire agli Stati membri di organizzare per tempo l’attuazione del programma scolastico.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Seconda domanda di aiuto degli Stati membri

Per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023, gli Stati membri possono presentare entro il 15 giugno 2022 una seconda domanda di aiuto dell’Unione. Nella domanda possono indicare: a) l’intenzione di utilizzare una quota maggiore della ripartizione definitiva per frutta e verdura e/o latte destinati alle scuole di cui all’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493, con l’importo aggiuntivo richiesto se disponibile una ripartizione supplementare; oppure b) l’importo della ripartizione definitiva non richiesto, se non intendono utilizzare l’intero importo assegnato.

Condizioni per richiedere importi supplementari

La richiesta di un importo supplementare è ammessa solo se l’utilizzo della ripartizione definitiva per l’anno scolastico 2018/2019 è pari o superiore al 75%, valutato tenendo conto delle dichiarazioni di spesa trasmesse alla Commissione per spese effettuate fino al 31 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. La richiesta deve essere collegata al numero di bambini sfollati provenienti dall’Ucraina rientranti nel gruppo bersaglio definito nella strategia nazionale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, e deve essere debitamente giustificata sulla base dei dati disponibili.

Effetto della mancata presentazione della domanda

Se uno Stato membro non presenta la seconda domanda, si considera confermata la ripartizione definitiva dell’aiuto dell’Unione già stabilita nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493.

Deroga alle regole ordinarie di riassegnazione

In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, la Commissione può decidere, entro il 15 luglio 2022, di tenere conto anche delle seconde domande presentate ai sensi del presente regolamento per fissare le ripartizioni definitive dell’aiuto dell’Unione per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaaiuti di statoistruzionegestione dei fondi ueemergenza umanitaria

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