Regolamento (UE) 2022/854
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/854 della Commissione del 31 maggio 2022 che modifica l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica alcuni modelli di certificati sanitari/ufficiali previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Le principali correzioni riguardano l’inserimento della categoria "frattaglie" nel modello per le carni fresche di bovini e la maggiore chiarezza delle attestazioni di sanità animale nei certificati relativi a latte e prodotti lattiero-caseari. È inoltre previsto un periodo transitorio per evitare perturbazioni degli scambi, durante il quale possono ancora essere utilizzati i vecchi certificati se rilasciati entro una certa data.
Modifica dei modelli di certificati sanitari/ufficiali dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per l’ingresso nell’Unione di taluni prodotti di origine animale, con adeguamenti per carni bovine e prodotti lattiero-caseari.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare: carni fresche di bovini domestici (modello BOV) e, quanto ai certificati, latte crudo e prodotti lattiero-caseari (modelli MILK-RM, MILK-RMP/NT e DAIRY-PRODUCTS-PT). Incide sui modelli di certificato contenuti nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Prevede inoltre un regime transitorio per l’uso, fino al 15 febbraio 2023, di certificati rilasciati secondo i modelli precedenti, purché emessi entro il 15 novembre 2022.
Modifica dei modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di taluni prodotti di origine animale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/854 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, che disciplina i modelli di certificati sanitari, ufficiali e sanitari/ufficiali richiesti per l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e merci. L’intervento ha natura puntuale e correttiva: aggiorna alcune prescrizioni documentali per carni bovine e per prodotti lattiero-caseari, e introduce una disciplina transitoria per non bloccare gli scambi.
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base, in particolare, del regolamento (CE) n. 853/2004, del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento (UE) 2017/625. Nei considerando si precisa che le modifiche sono necessarie per correggere e chiarire i modelli già esistenti nell’allegato III del regolamento (UE) 2020/2235, evitando incertezze applicative e perturbazioni commerciali.
Modifica del modello BOV per le carni fresche di bovini
Per il capitolo 1 dell’allegato III, relativo al modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di bovini domestici (modello BOV), viene modificata la casella I.27 delle note della parte I. La descrizione della partita deve ora includere, tra le opzioni della "natura del prodotto", anche le "frattaglie". Rimangono le altre categorie già previste:
- "carcassa intera"
- "semicarcassa"
- "quarti di carcassa"
- "tagli" Inoltre, per il "tipo di trattamento" devono essere indicati, se del caso, "disossate", "non disossate" e/o "frollate"; per i tagli o pezzi congelati deve essere indicata la data di congelamento (mm/aa). È altresì richiamato l’uso del codice SA appropriato tra 02.01, 02.02, 02.06, 05.04 o 15.02.
Aggiornamento dei modelli per latte e prodotti lattiero-caseari
I capitoli 33, 34 e 35 dell’allegato III sono sostituiti per i modelli relativi a:
- latte crudo destinato al consumo umano (modello MILK-RM),
- prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo o che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi (modello MILK-RMP/NT),
- prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione (modello DAIRY-PRODUCTS-PT).
La modifica è finalizzata a rendere più chiaro l’attestato di sanità animale, con particolare riferimento alle prescrizioni sull’origine del latte. Il regolamento non dettaglia nel testo pubblicato ulteriori cambiamenti sostanziali, ma sostituisce integralmente i titoli dei capitoli corrispondenti.
Regime transitorio per i certificati già rilasciati
Per evitare interruzioni negli scambi, il regolamento consente, in via transitoria, fino al 15 febbraio 2023, l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti di origine animale accompagnate da certificati rilasciati secondo i vecchi modelli dell’allegato III, capitoli 1, 33, 34 e 35, nella versione precedente alle modifiche introdotte dal regolamento 2022/854. Questa facoltà opera solo se il certificato sanitario/ufficiale è stato rilasciato entro il 15 novembre 2022.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del modello BOV per carni fresche di bovini
Nell’allegato III, capitolo 1, le note relative alla parte I, casella I.27, sono sostituite: la descrizione della "natura del prodotto" deve ora includere anche "frattaglie" tra le opzioni ammesse, insieme a "carcassa intera", "semicarcassa", "quarti di carcassa" e "tagli". Restano indicazioni sul codice SA da utilizzare e sul tipo di trattamento, compresa la data di congelamento per tagli/pezzi congelati.
Riformulazione dei modelli per latte e prodotti lattiero-caseari
I capitoli 33, 34 e 35 dell’allegato III sono sostituiti per aggiornare i modelli relativi a latte crudo destinato al consumo umano (MILK-RM), prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo o non soggetti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi (MILK-RMP/NT) e prodotti lattiero-caseari da sottoporre a pastorizzazione (DAIRY-PRODUCTS-PT). La modifica mira a rendere più chiaro l’attestato di sanità animale riguardo alle prescrizioni sull’origine del latte.
Periodo transitorio per i certificati preesistenti
Per evitare perturbazioni degli scambi, fino al 15 febbraio 2023 è ancora autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite accompagnate da certificati rilasciati secondo i modelli precedenti dell’allegato III, capitoli 1, 33, 34 e 35, a condizione che il certificato sia stato rilasciato entro il 15 novembre 2022.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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