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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/853

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/853 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e (UE) 2019/2072 per quanto riguarda i frutti di Momordica charantia L. originari di Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia

Normativa europea32022R0853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE relativo all’importazione dei frutti di Momordica charantia L., rimuovendo tali frutti di origine honduregna, messicana, srilankese e thailandese dall’elenco delle merci ad alto rischio. Contestualmente introduce, nell’allegato VII del regolamento (UE) 2019/2072, prescrizioni fitosanitarie specifiche per consentirne l’ingresso nell’Unione a condizioni rigorose, incentrate sull’assenza di Thrips palmi Karny. L’intervento si fonda sui pareri scientifici EFSA e mira a conciliare tutela fitosanitaria e ripresa rapida degli scambi internazionali.

Modifica gli elenchi e le prescrizioni fitosanitarie dell’UE per i frutti di Momordica charantia L. originari di Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia.

Ambito di applicazione

Si applica all’importazione nell’Unione europea dei frutti di Momordica charantia L. provenienti da Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia, nell’ambito della disciplina fitosanitaria sulle piante, sui prodotti vegetali e sugli altri oggetti ad alto rischio. Incide anche, in via generale, sui frutti di Momordica L. provenienti da paesi terzi, tramite la modifica delle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Non introduce esclusioni ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalle nuove condizioni di origine e dai requisiti di indennità da Thrips palmi Karny. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/853: frutti di Momordica charantia L. originari di Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia

Il regolamento interviene sulla disciplina fitosanitaria dell’Unione relativa ai frutti di Momordica charantia L., sulla base di una valutazione scientifica del rischio legato in particolare a Thrips palmi Karny. La Commissione ritiene che, per i quattro paesi interessati, il rischio possa essere gestito con prescrizioni di importazione specifiche e, quindi, non richieda più l’inserimento delle merci nell’elenco delle piante e dei prodotti vegetali ad alto rischio.

Contesto normativo e finalità

L’atto modifica due regolamenti di esecuzione già vigenti: il regolamento (UE) 2018/2019, relativo all’elenco delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, e il regolamento (UE) 2019/2072, che stabilisce condizioni uniformi di attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 in materia di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Il considerando richiama anche gli impegni dell’Unione nell’ambito dell’accordo SPS dell’OMC, evidenziando la necessità di consentire la ripresa delle importazioni nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la tutela fitosanitaria.

Presupposti scientifici e valutazione del rischio

Secondo i considerando, i frutti di Momordica L. provenienti da paesi terzi o da zone di paesi terzi in cui è nota la presenza di Thrips palmi Karny e privi di misure di attenuazione efficaci erano stati già qualificati come ad alto rischio. A seguito delle richieste presentate da Messico, Honduras, Sri Lanka e Thailandia nel 2019 e dei pareri scientifici EFSA adottati il 31 dicembre 2020, la Commissione conclude che il rischio può essere ridotto a un livello accettabile tramite prescrizioni fitosanitarie specifiche. Per lo Sri Lanka le misure di attenuazione presentate sono ritenute sufficienti; per Honduras, Messico e Thailandia, invece, le misure proposte non sono considerate da sole adeguate e richiedono condizioni più stringenti.

Modifica dell’elenco delle merci ad alto rischio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. Nell’allegato I del regolamento in esame la voce relativa a Momordica L. viene riscritta in modo da escludere espressamente i frutti di Momordica charantia L. originari di Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia. In pratica, tali frutti escono dal regime delle merci ad alto rischio previsto dal regolamento del 2018.

Nuove prescrizioni per l’importazione nell’allegato VII del regolamento (UE) 2019/2072

L’articolo 2 modifica l’allegato VII del regolamento (UE) 2019/2072. Il punto 71 viene sostituito per precisare che, per i frutti di Momordica L. diversi da quelli di Momordica charantia L. originari dei quattro paesi indicati, l’importazione da paesi terzi richiede una dichiarazione ufficiale attestante l’origine da un paese o da una zona riconosciuti indenni da Thrips palmi Karny, secondo le pertinenti norme internazionali, con preventiva comunicazione scritta alla Commissione da parte dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

Prescrizioni specifiche per Momordica charantia L. di Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia

Il nuovo punto 71.1 introduce un regime ad hoc per i frutti di Momordica charantia L. originari dei quattro Stati. L’importazione è consentita soltanto se accompagnata da una dichiarazione ufficiale che dimostri una delle seguenti situazioni:

  • origine da una zona riconosciuta indenne da Thrips palmi Karny, con menzione nel certificato fitosanitario e previa comunicazione scritta alla Commissione dello status di indennità;
  • origine da un sito di produzione soggetto a protezione fisica nei confronti del parassita, con esito negativo dell’ispezione ufficiale su campione rappresentativo immediatamente prima dell’esportazione, manipolazione e confezionamento tali da impedire l’infestazione dopo l’uscita dal sito e indicazioni di tracciabilità nel certificato fitosanitario;
  • produzione secondo un approccio sistemico efficace che garantisca l’indennità da Thrips palmi Karny.

Nel terzo caso, il sistema deve includere almeno:

  • trappole adesive per l’individuazione del parassita durante l’intero ciclo produttivo;
  • almeno tre ispezioni settimanali con esito negativo o assenza di sintomi per tutto il ciclo, con eventuali trattamenti appropriati in caso di sospetta presenza;
  • diserbo efficace per eliminare gli ospiti alternativi del parassita;
  • misure di controllo culturale efficaci, comunicate preventivamente per iscritto alla Commissione;
  • manipolazione e trasporto verso i centri di confezionamento in modo da evitare l’infestazione;
  • spazzolatura e lavaggio con acqua contenente un disinfettante per assicurare l’assenza di larve o adulti;
  • manipolazione e confezionamento tali da impedire una reinfestazione;
  • ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione su campione rappresentativo, con esito negativo;
  • informazioni di tracciabilità nel certificato fitosanitario.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rimozione dall’elenco delle merci ad alto rischio

Modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, sostituendo la descrizione della voce relativa a Momordica L. con l’esclusione espressa dei frutti di Momordica charantia L. originari di Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia. Tali frutti non sono quindi più trattati come piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio ai sensi di tale elenco.

Nuove prescrizioni fitosanitarie per l’importazione

Integra l’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 con una distinzione tra: i frutti di Momordica L. diversi da quelli di Momordica charantia L. dei quattro paesi indicati, e i frutti di Momordica charantia L. originari di Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia. Per questi ultimi sono previste condizioni specifiche di importazione volte a garantire l’assenza di Thrips palmi Karny.

Requisiti generali per i frutti di Momordica L. da paesi terzi

Per i frutti di Momordica L. diversi dalla specifica partita esclusa, resta richiesta una dichiarazione ufficiale attestante l’origine da un paese o da una zona indenni da Thrips palmi Karny, con riconoscimento conforme alle norme internazionali per le misure fitosanitarie e previa comunicazione scritta alla Commissione da parte dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante.

Condizioni specifiche per Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia

Per i frutti di Momordica charantia L. originari dei quattro paesi è richiesta una dichiarazione ufficiale che attesti una delle tre opzioni alternative: origine da zona indenne da Thrips palmi Karny; origine da sito di produzione soggetto a protezione fisica totale e sottoposto a ispezione ufficiale con esito negativo; oppure produzione secondo un approccio sistemico efficace che includa trappole adesive, ispezioni settimanali, diserbo, misure di controllo culturale, manipolazione e lavaggio idonei, confezionamento protettivo, ispezione ufficiale pre-esportazione e tracciabilità nel certificato fitosanitario.

Obblighi documentali e tracciabilità

Le nuove condizioni prevedono che il certificato fitosanitario contenga informazioni sulla tracciabilità nei casi espressamente indicati. Per alcune ipotesi è inoltre richiesto che lo status di indennità della zona o del paese sia stato comunicato in anticipo e per iscritto alla Commissione dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitàimportazione di prodotti vegetaliprotezione delle piantecontrolli ufficialicommercio internazionale

Testo integrale

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