Regolamento (UE) 2022/872
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/872 della Commissione del 1o giugno 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 per quanto riguarda le modifiche del modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e del modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea con riguardo all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i modelli standard che gli Stati membri devono usare per i programmi operativi e di cooperazione finanziati dal FESR, FSE, Fondo di coesione e relativi strumenti REACT-EU. L'intervento recepisce due sviluppi normativi recenti: la proroga del tasso di cofinanziamento UE al 100 % per un ulteriore periodo contabile e la possibilità di finanziare, con il fondo diverso da quello ordinario, operazioni collegate alle sfide migratorie derivanti dall'aggressione russa all'Ucraina. Si tratta quindi di una modifica tecnica degli allegati del regolamento di esecuzione n. 288/2014, con effetto immediato dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del modello allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 per aggiornare i modelli dei programmi operativi e di cooperazione in relazione alle misure CARE/REACT-EU.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla Commissione, agli Stati membri e alle autorità coinvolte nella predisposizione e modifica dei programmi operativi dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e dei programmi di cooperazione dell'obiettivo "cooperazione territoriale europea", ai fini della compilazione dei modelli di programma contenuti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014. Le modifiche tengono conto, in particolare, delle nuove possibilità introdotte dal regolamento (UE) 2022/562 in materia di tasso di cofinanziamento del 100 % per il periodo contabile 1 luglio 2021-30 giugno 2022 e di finanziamento di operazioni che affrontano le sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare russa. È un atto di esecuzione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina in sé l'erogazione dei fondi, ma il contenuto formale dei modelli di programma. Le parti del modello riferite a REACT-EU e all'obiettivo tematico COVID-19 sono rilevanti solo nei casi espressamente previsti e, in alcuni punti, non applicabili ai programmi dedicati esclusivamente a tale obiettivo o ad assi specifici.
Modifica dei modelli per i programmi operativi e di cooperazione nell'ambito della politica di coesione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/872 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 per adeguare i modelli standard dei programmi finanziati dalla politica di coesione. L'aggiornamento è motivato dall'esigenza di recepire le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2022/562, connesse all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) e alle misure REACT-EU.
Finalità dell'intervento
La Commissione modifica i modelli allegati al regolamento n. 288/2014 per consentire agli Stati membri di riflettere nei programmi:
- la proroga del tasso di cofinanziamento UE del 100 % per il periodo contabile dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022, prevista dall'articolo 25 bis, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la possibilità di finanziare operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare russa, applicando, se del caso, le regole dell'altro fondo ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Ambito dei modelli modificati
L'allegato I riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". L'allegato II riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea. In entrambi i casi, il contenuto dei modelli è aggiornato per consentire una corretta pianificazione, descrizione strategica e ripartizione finanziaria delle nuove risorse e delle nuove opzioni di attuazione.
Principali aggiornamenti al modello dei programmi operativi
Nel modello dell'allegato I sono previste, tra l'altro:
- l'indicazione del quadro strategico del programma, con specifiche caselle e campi per la descrizione dell'impatto atteso sul superamento degli effetti della crisi COVID-19 e sulla ripresa verde, digitale e resiliente;
- l'aggiornamento della motivazione della scelta degli obiettivi tematici e della dotazione finanziaria, con una specifica sezione per le risorse aggiuntive destinate all'obiettivo tematico CARE;
- tabelle di sintesi della strategia di investimento, degli assi prioritari, degli indicatori di risultato e di output, del quadro di efficacia dell'attuazione e delle categorie di operazione;
- riferimenti espressi alla possibilità di attivare il cofinanziamento al 100 % per gli esercizi contabili interessati e alla gestione di assi prioritari connessi alle sfide migratorie conseguenti all'aggressione russa.
Principali aggiornamenti al modello dei programmi di cooperazione
Nel modello dell'allegato II sono introdotte previsioni analoghe per i programmi di cooperazione, incluse:
- la possibilità di descrivere l'impatto previsto delle risorse aggiuntive REACT-EU sulla risposta alla crisi e sulla ripresa economica;
- una motivazione specifica della scelta degli obiettivi tematici e della dotazione finanziaria quando il programma viene rivisto per assegnare risorse REACT-EU;
- tabelle aggiornate su assi prioritari, indicatori, categorie di intervento, quadro finanziario e coordinamento con altri fondi e strumenti dell'Unione.
Effetti pratici per gli operatori
Per avvocati, commercialisti e soggetti che assistono amministrazioni o beneficiari dei fondi, il regolamento ha natura essenzialmente tecnica ma rilevante sul piano operativo: modifica il format dei programmi e quindi la documentazione necessaria per la programmazione, la revisione e l'attuazione dei fondi. Non introduce nuovi regimi sostanziali autonomi, ma rende il modello coerente con le deroghe e le misure straordinarie CARE/REACT-EU, facilitando l'inserimento nei programmi delle risorse aggiuntive e delle spese ammissibili nei periodi interessati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 3 giugno 2022 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. I nuovi allegati si applicano quindi immediatamente alle revisioni e alla compilazione dei programmi interessati.
Disposizioni principali
Sostituzione degli allegati del regolamento n. 288/2014
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I e l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 con i nuovi testi contenuti negli allegati del presente regolamento. La sostituzione aggiorna i modelli di programma operativo e di programma di cooperazione, includendo le informazioni e le caselle necessarie per REACT-EU e per le nuove opzioni introdotte dal regolamento (UE) 2022/562.
Aggiornamento del modello per i programmi operativi
Nel modello dell'allegato I sono integrate previsioni relative alla proroga del tasso di cofinanziamento del 100 % per le spese dichiarate nel periodo contabile 1 luglio 2021-30 giugno 2022 ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 1303/2013, oltre alla possibilità di indicare operazioni che affrontano le sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare russa, finanziate dal FESR o dall'FSE in base alle norme dell'altro fondo quando rientrano in un asse prioritario dedicato, ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Aggiornamento del modello per i programmi di cooperazione
Nel modello dell'allegato II vengono inserite le corrispondenti indicazioni per i programmi di cooperazione, con particolare riferimento alla revisione dei programmi per assegnare risorse aggiuntive REACT-EU, alla descrizione dell'impatto atteso della risposta alla crisi COVID-19 e alla ripresa verde, digitale e resiliente, nonché alla ripartizione finanziaria e agli assi prioritari dedicati.
Entrata in vigore
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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