Regolamento (UE) 2022/888
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/888 della Commissione del 31 maggio 2022 che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio [«Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser»]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento registra l'indicazione geografica di bevanda spiritosa "Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser". La Commissione dà seguito alla domanda presentata dalla Germania, verificata la conformità della richiesta e in assenza di opposizioni. Con la registrazione, la denominazione beneficia della protezione prevista dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787.
Registrazione dell'indicazione geografica di bevanda spiritosa "Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser" e concessione della relativa protezione UE.
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione geografica di una bevanda spiritosa proveniente dalla Germania, oggetto di domanda di registrazione esaminata dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2019/787. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile; riguarda la registrazione e la protezione dell'indicazione geografica, non la disciplina generale delle bevande spiritose in quanto tale. Il testo non prevede esclusioni specifiche, ma si inserisce nella procedura UE di registrazione delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose.
Registrazione dell'indicazione geografica "Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/888 della Commissione registra come indicazione geografica di bevanda spiritosa la denominazione "Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser". Il provvedimento dà attuazione alla procedura prevista dal regolamento (UE) 2019/787 e riconosce alla denominazione la protezione unionale prevista per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
Contesto normativo e istruttoria
La Commissione richiama, nei considerando, la domanda presentata dalla Germania il 17 aprile 2019. L'esame era stato avviato nel quadro del regolamento (CE) n. 110/2008, allora applicabile, e la Commissione aveva concluso che la domanda era conforme a tale disciplina; successivamente, secondo le regole di transizione del regolamento (UE) 2019/787, sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale i principali requisiti della scheda tecnica. È inoltre evidenziato che non è stata ricevuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.
Effetti della registrazione e protezione concessa
L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione. La registrazione produce l'effetto di attribuire alla denominazione la protezione prevista dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787, in forza dell'articolo 30, paragrafo 4, dello stesso regolamento. Per gli operatori del settore, ciò implica che l'uso della denominazione è riservato alle produzioni conformi al disciplinare/scheda tecnica registrati.
Ambito temporale e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Registrazione dell'indicazione geografica
L'articolo 1 registra l'indicazione geografica "Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser". Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, la registrazione comporta la protezione dell'indicazione geografica secondo l'articolo 21 del medesimo regolamento.
Base giuridica e iter procedurale
Il regolamento si fonda sull'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787. Nei considerando si dà conto della domanda presentata dalla Germania il 17 aprile 2019, dell'esame di conformità rispetto al precedente regolamento (CE) n. 110/2008, della pubblicazione dei principali requisiti della scheda tecnica nella Gazzetta ufficiale e dell'assenza di notifiche di opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.
Rapporto con la normativa previgente
Il testo ricorda che il regolamento (UE) 2019/787, entrato in vigore il 25 maggio 2019, ha sostituito il regolamento (CE) n. 110/2008 e che il capo III di quest'ultimo, relativo alle indicazioni geografiche, è stato abrogato dall'8 giugno 2019. L'istruttoria della domanda era stata avviata sotto il regime del regolamento (CE) n. 110/2008.
Entrata in vigore e efficacia diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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