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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/862

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/862 della Commissione del 1o giugno 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative, sostituendo integralmente gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006. La Commissione, sulla base delle consultazioni e delle valutazioni tecniche effettuate con Stati membri, EASA, ICAO e autorità aeronautiche di paesi terzi, conclude che per molti Stati non vi sono al momento motivi per modificare l’elenco, mentre per la Russia è necessario inserire il vettore I Fly nell’allegato A. Il provvedimento conferma inoltre il mantenimento di diverse situazioni di divieto o restrizione già esistenti e ribadisce il ruolo delle ispezioni di rampa e del monitoraggio continuo.

Aggiornamento dell'elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative nell’Unione, con modifica degli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006.

Ambito di applicazione

Si applica ai vettori aerei certificati dai paesi o dalle autorità elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006, come aggiornati dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/862. Riguarda l’accesso al mercato aereo dell’Unione per i vettori inseriti nell’elenco dei divieti operativi (allegato A) e per quelli soggetti a restrizioni operative (allegato B), nonché le situazioni in cui tali vettori possono operare nell’Unione mediante wet-lease da vettori non soggetti a divieto, nel rispetto delle norme di sicurezza. Si applica direttamente negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con rilevanza anche per il SEE.

Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/862 aggiorna l’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative nell’Unione, intervenendo sul regolamento (CE) n. 474/2006. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005, che disciplina la safety aerea a livello UE e la pubblicazione dell’Air Safety List, sulla base di consultazioni con gli Stati membri, l’EASA, il comitato per la sicurezza aerea dell’UE e le autorità di paesi terzi interessati.

Quadro normativo e finalità

La Commissione richiama come base giuridica l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005. I considerando evidenziano che l’aggiornamento deriva da informazioni raccolte da Stati membri, Agenzia, paesi terzi e organizzazioni internazionali, nonché da valutazioni tecniche su TCO, ispezioni SAFA e iniziative di assistenza tecnica finalizzate a migliorare le capacità di sorveglianza e conformità degli operatori extra-UE. Il regolamento è adottato con urgenza, in ragione delle implicazioni per la sicurezza, e viene pubblicato con efficacia immediata.

Vettori dell’Unione e monitoraggio generale

I considerando iniziali ricordano che vari Stati membri e l’EASA hanno comunicato dati rilevanti per l’aggiornamento dell’elenco. Viene altresì ribadito che, per i vettori dell’Unione, gli Stati membri e l’Agenzia hanno adottato misure correttive ed esecutive sulla base delle risultanze delle ispezioni di rampa e delle attività di standardizzazione. Il regolamento non introduce qui una disciplina autonoma, ma contestualizza il meccanismo di monitoraggio continuo che giustifica l’aggiornamento periodico dell’elenco.

Analisi per paesi terzi e mantenimento dell’elenco

Armenia

Per i vettori certificati in Armenia, la Commissione riconosce alcuni miglioramenti nel sistema di sorveglianza del comitato per l’aviazione civile armeno, anche grazie a modifiche legislative, aggiornamenti organizzativi, miglioramenti nel personale e nella formazione e a un progetto tecnico avviato dall’EASA nel marzo 2022. Tuttavia, tali passi avanti non sono ritenuti sufficienti per modificare l’elenco: permangono carenze non ancora dimostratamente risolte e servono ulteriori riunioni tecniche e verifiche in loco. Gli Stati membri devono continuare a dare priorità alle ispezioni di rampa dei vettori certificati in Armenia.

Iraq

Per l’Iraq la Commissione prende atto di progressi dell’autorità e di Iraqi Airways, ma rileva persistenti carenze nella qualità delle checklist ispettive, nella formazione, nel follow-up delle conclusioni di sorveglianza e nelle misure esecutive. Iraqi Airways ha avviato un piano d’azione correttivo, un programma di monitoraggio dei dati di volo, un sistema interno di segnalazione e varie revisioni organizzative, ma restano sfide significative. Anche in questo caso non si modifica l’elenco e gli Stati membri devono proseguire i controlli di conformità con priorità alle ispezioni di rampa.

Kazakhstan

Per il Kazakhstan il regolamento dà atto di progressi rilevanti compiuti dal comitato dell’aviazione civile e dall’Amministrazione per l’aviazione del Kazakhstan dopo la visita di valutazione dell’ottobre 2021 e la presentazione di un piano d’azione correttivo. Permangono però richieste di chiarimento e la necessità di ulteriori verifiche e approfondimenti, inclusa una possibile nuova audizione. La Commissione mantiene dunque invariato l’elenco, mentre gli Stati membri devono continuare le ispezioni di rampa.

Moldova

Per la Moldova la Commissione considera sostanzialmente risolte le osservazioni residue derivanti dalla visita di valutazione del settembre 2021 e ritiene sufficiente ricevere aggiornamenti annuali fino a diversa decisione. Nonostante ciò, l’elenco non viene modificato. Anche in questo caso viene ribadito il richiamo alle ispezioni di rampa.

Pakistan

Per il Pakistan la Commissione richiama la grave criticità emersa nel 2020 in relazione a licenze di pilota ottenute fraudolentemente e alla sospensione di alcune autorizzazioni TCO. Le consultazioni con la PCAA e le riunioni tecniche successive hanno mostrato progressi, ma anche la necessità di migliorare orientamenti, procedure e legislazione, in particolare sul pilot licensing e sull’accesso ispettivo. La Commissione prosegue il dialogo e il monitoraggio, ma non modifica l’elenco per il momento.

Russia

Per la Russia il regolamento interviene in modo sostanziale: alla luce del regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 e delle evidenze raccolte, il vettore I Fly viene inserito nell’allegato A. La Commissione ritiene dimostrato che il vettore abbia registrato e utilizzato aeromobili in violazione delle norme internazionali di sicurezza, senza consenso dei proprietari e senza collaborazione dell’autorità irlandese quale Stato di immatricolazione riconosciuto. Gli altri vettori russi già elencati restano nell’allegato A.

Sud Sudan

Per il Sud Sudan, mai incluso prima negli allegati A o B, la Commissione prende atto che la SSCAA non ha ancora sviluppato un sistema di sorveglianza efficace, non ha emesso COA e non ha ancora istituito un registro aeronautico; l’attività svolta riguarda sostanzialmente autorizzazioni a vettori stranieri. Il comitato osserva che, allo stato, nessun vettore certificato dalla SSCAA può essere oggetto di misure UE, perché non esistono vettori certificati a livello nazionale. Tuttavia, se la situazione evolvesse in senso critico, la Commissione potrà adottare ulteriori misure, anche l’inserimento nell’allegato A.

Contenuto degli allegati

Allegato A: divieto operativo nell’Unione

L’allegato A elenca i vettori aerei soggetti a divieto operativo nell’Unione, sia singolarmente sia per gruppi di vettori certificati da determinate autorità nazionali. Tra gli elementi di rilievo figurano vettori di Afghanistan, Angola, Armenia, Congo, Repubblica democratica del Congo, Gibuti, Guinea equatoriale, Eritrea, Kirghizistan, Liberia, Libia, Nepal, Russia, São Tomé e Príncipe, Sierra Leone e Sudan, oltre ai vettori specificamente nominati. Per la Russia, l’elenco include ora anche LTD. I FLY. La nota finale conferma che i vettori in allegato A possono operare mediante wet-lease da un vettore non soggetto a divieto, se rispettate tutte le norme di sicurezza.

Allegato B: restrizioni operative nell’Unione

L’allegato B riguarda i vettori soggetti a restrizioni operative nell’Unione. Il testo mantiene Iran Air, con restrizione riferita a tutti gli aeromobili Fokker F100 e Boeing B747, e Air Koryo, per la quale la restrizione riguarda l’intera flotta salvo due TU-204 specificamente identificati. Anche per questo allegato è ribadita la possibilità di operare mediante wet-lease da vettore non soggetto a divieto, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sull’assetto dell’Air Safety List UE.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato A e l’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 con i testi riportati negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/862. In tal modo vengono aggiornati l’elenco dei vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione e l’elenco dei vettori soggetti a restrizioni operative.

Inclusione di I Fly nell’allegato A

Per i vettori aerei della Russia, il regolamento modifica l’elenco inserendo il vettore I Fly nell’allegato A, sulla base delle evidenze relative all’uso consapevole di aeromobili iscritti nel registro aeronautico russo in violazione delle pertinenti norme internazionali di sicurezza.

Conferma dei divieti e delle restrizioni per vari paesi terzi

Il regolamento conferma, per il momento, la permanenza nell’elenco dei vettori soggetti a divieto operativo per Armenia, Iraq, Kazakhstan, Moldova, Pakistan, Sud Sudan e altri Stati/elenco già presenti. Per la Russia mantiene l’allegato A aggiornato; per l’Iran e la Corea del Nord resta l’allegato B con restrizioni operative su specifici aeromobili e, rispettivamente, su Air Koryo e Iran Air.

Motivazione fondata su consultazioni, audit e monitoraggio continuo

La Commissione basa l’aggiornamento su informazioni trasmesse da Stati membri, EASA, paesi terzi, organizzazioni internazionali, sui risultati delle ispezioni SAFA, sulle valutazioni TCO e sui progetti di assistenza tecnica. Per i paesi terzi interessati vengono richiamate riunioni tecniche, audizioni dinanzi al comitato per la sicurezza aerea dell’UE e la necessità di ulteriori verifiche e progressi nei sistemi di sorveglianza della sicurezza.

Rinvio alle ispezioni di rampa e al controllo della conformità

Per Armenia, Iraq, Kazakhstan, Moldova, Pakistan, Russia e, più in generale, per i vettori inseriti nell’elenco, gli Stati membri sono invitati a continuare a verificare la conformità effettiva alle norme internazionali di sicurezza, dando priorità alle ispezioni di rampa ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.

Effetti operativi e possibilità di wet-lease

Le note agli allegati precisano che i vettori elencati nell’allegato A o B possono essere autorizzati a esercitare diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore non soggetto a divieto operativo, purché siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereisicurezza aereamercato internorelazioni esterneattuazione e vigilanza regolatoria

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