Sentenza n. 3012/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa adozione delle più opportune misure cautelari - della nota n. 25/4-1/2022/Av.Doc. del 21.12.2021 notificato il 24.12.2021 della Legione Carabinieri “-OMISSIS-” – SM Ufficio personale, di immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, emesso nei confronti del sig. -OMISSIS-, ai sensi del decreto Legge 26 Novembre 2021, n. 172, art. 2 comma 3, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021; - dell'invito a produrre la documentazione del 15.12.2021; - del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; - del decreto legge del 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; - del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; - della legge del 28.05.2021, n. 76; - della legge del 23.07.2021, n. 106; - del d.l. del 07.01.2022 n.1; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; NONCHÉ PER LA CONDANNA Delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con sospensione integrale della retribuzione, per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottato ai sensi dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, nonché gli atti presupposti e le disposizioni normative di riferimento, chiedendo anche il risarcimento dei danni corrispondenti ai redditi non percepiti. Ha dedotto: l'illegittimità dell'obbligo vaccinale generalizzato per il personale del comparto Difesa, non differenziato in ragione delle mansioni concretamente svolte e dei contatti con il pubblico; la possibilità di utilizzare tamponi quotidiani in alternativa alla vaccinazione; la disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di sospensione cautelare dal servizio previste per procedimenti penali o disciplinari, nelle quali sarebbe riconosciuto un assegno alimentare o una quota degli assegni; l'irragionevole e sproporzionato sacrificio del diritto al lavoro, alla retribuzione e al sostentamento familiare, anche in relazione alla situazione di famiglia monoreddito; il contrasto con il regolamento UE n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica, assumendo che la sospensione dalla retribuzione costituisse un indebito condizionamento finanziario della partecipazione alla sperimentazione. Ha inoltre chiesto, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR della sede di servizio.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, incluse la domanda di annullamento e quella risarcitoria, compensando le spese. Ha preliminarmente respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo che la controversia riguardasse misure urgenti di applicazione nazionale dirette alla tutela della salute pubblica e non una controversia sul pubblico impiego riconducibile al criterio della sede di servizio. Ha inoltre respinto la richiesta di sospensione impropria del giudizio in attesa del procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia, rilevando che il ricorrente non aveva dedotto il contrasto con la direttiva 2000/78/CE oggetto di quel rinvio e che, comunque, la questione europea prospettata non era rilevante nei termini dedotti. Nel merito, il Collegio ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale nn. 14 e 15 del 2023 e la sentenza n. 188 del 2024, ritenendo legittimo l'obbligo vaccinale imposto al personale militare in ragione della tutela della salute collettiva, dei compiti di difesa e sicurezza pubblica e delle attività implicanti contatti interpersonali o funzioni necessarie e indifferibili. La dedotta limitata esposizione del ricorrente ai contatti con terzi è stata ritenuta apodittica e non provata. È stata esclusa l'irragionevolezza della mancata previsione del tampone quale alternativa alla vaccinazione, poiché il legislatore avrebbe effettuato un bilanciamento non sproporzionato tra autodeterminazione sanitaria, tutela della salute individuale e interesse collettivo alla riduzione della circolazione del virus. La sospensione dal servizio è stata considerata conseguenza dell'inadempimento a un requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione e dell'impossibilità temporanea di eseguire mansioni in condizioni di sicurezza; in applicazione del principio di corrispettività, la mancata prestazione giustifica la sospensione della retribuzione. Non è stata ravvisata disparità di trattamento rispetto alle sospensioni cautelari con assegno alimentare, poiché queste ultime sono misure provvisorie collegate a procedimenti penali o disciplinari e presuppongono l'esigenza di sostenere il lavoratore fino all'accertamento della responsabilità, mentre nel caso esaminato la sospensione deriva dalla libera scelta del lavoratore di non vaccinarsi. Il regolamento UE n. 536/2014 è stato ritenuto inapplicabile, perché i vaccini erano stati autorizzati mediante autorizzazione condizionata all'immissione in commercio e non si trovavano nella fase di sperimentazione clinica. È stata quindi respinta anche la richiesta di rinvio pregiudiziale. La domanda risarcitoria è stata respinta per conseguenza dell'infondatezza della domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. n. 44/2021, come modificato dall'art. 2 d.l. n. 172/2021
requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa; sospensione dal servizio e dalla retribuzione in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale
La disposizione è stata ritenuta applicabile al personale militare e idonea a fondare la sospensione dal servizio e dalla retribuzione in caso di mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale.
art. 13, comma 2, c.p.a.
Non è stato applicato il criterio della sede di servizio, poiché la controversia è stata qualificata come attinente a misure urgenti di applicazione nazionale per la tutela della salute pubblica.
art. 21-octies, comma 1, l. n. 241/1990
I vizi di legittimità dedotti non sono stati ritenuti sussistenti, in quanto l'atto applicava una disciplina normativa ritenuta costituzionalmente legittima.
artt. 35 e 36 Cost.
I diritti al lavoro e a una retribuzione idonea al sostentamento non impediscono, secondo il bilanciamento legislativo ritenuto legittimo, la sospensione temporanea dal servizio e dalla retribuzione quando il lavoratore non soddisfi il requisito vaccinale previsto dalla legge.
art. 2 Cost.
Il principio di solidarietà giustifica l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio, anche con limitazione dell'autodeterminazione individuale, quando ciò sia diretto alla tutela della salute degli altri e della collettività.
art. 32 Cost.
L'obbligo vaccinale è stato ritenuto compatibile con la tutela della salute e con il limite del rispetto della persona umana, in quanto frutto di un bilanciamento ragionevole e non sproporzionato.
artt. 914 ss. d.lgs. n. 66/2010
Le disposizioni sulle sospensioni cautelari dei militari non costituiscono un termine di comparazione pertinente, poiché riguardano misure provvisorie collegate a procedimenti penali o disciplinari, diverse dalla sospensione conseguente alla mancata vaccinazione.
art. 28, lett. h), regolamento UE n. 536/2014
i soggetti non hanno subito alcun indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per partecipare alla sperimentazione clinica
La disposizione non è stata ritenuta applicabile, poiché i vaccini anti COVID-19 erano stati autorizzati con autorizzazione condizionata all'immissione in commercio e non erano oggetto di sperimentazione clinica.
direttiva 2001/83/CE
Rileva quale fonte dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, distinta dalla fase di sperimentazione clinica.
regolamento UE n. 507/2006
Disciplina l'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio, qualificata come autorizzazione del farmaco e non come sperimentazione clinica.
art. 2087 c.c.
Richiamato quale fondamento dell'obbligo datoriale di sicurezza coerente con la sospensione del lavoratore non vaccinato.
artt. 18, 20 e 279 d.lgs. n. 81/2008
Le disposizioni sugli obblighi di sicurezza del datore e del lavoratore sono state richiamate per giustificare la sospensione quando la mancata vaccinazione rende temporaneamente impossibile lo svolgimento sicuro delle mansioni.
Massime di principio
- L'obbligo vaccinale imposto dalla legge a categorie di personale militare può essere legittimo anche se non differenziato in base alle singole mansioni, quando le funzioni istituzionali implicano contatti interpersonali, rischio di diffusione del contagio o l'esercizio di attività necessarie e indifferibili a tutela della collettività.
- La mancata previsione del tampone diagnostico quale alternativa all'obbligo vaccinale non è irragionevole o sproporzionata quando il legislatore, sulla base dei dati scientifici disponibili, abbia ritenuto la vaccinazione più idonea a ridurre la circolazione del virus e a proteggere la continuità delle funzioni pubbliche essenziali.
- La sospensione dal servizio del lavoratore soggetto a obbligo vaccinale che non adempia all'obbligo costituisce adempimento di un obbligo di sicurezza e deriva dalla temporanea impossibilità di svolgere la prestazione in condizioni sicure; per il principio di corrispettività, essa può comportare la sospensione integrale della retribuzione.
- Le discipline che riconoscono un assegno alimentare durante sospensioni cautelari connesse a procedimenti penali o disciplinari non costituiscono un valido termine di comparazione rispetto alla sospensione derivante dalla libera scelta del lavoratore di non adempiere all'obbligo vaccinale, poiché hanno diversa natura e diversa funzione.
- L'art. 28, lett. h), del regolamento UE n. 536/2014, relativo all'assenza di indebito condizionamento nella partecipazione a una sperimentazione clinica, non è applicabile ai vaccini autorizzati mediante autorizzazione condizionata all'immissione in commercio, che non equivale a una sperimentazione clinica.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è rilevante quando la violazione della normativa europea prospettata nel giudizio non coincide con la disciplina oggetto del diverso procedimento pregiudiziale pendente e la questione europea non è stata dedotta nei termini necessari nel giudizio a quo.
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