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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12287/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionaria tributi)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento TARSU relativo all'anno 2004 emesso per immobili a destinazione industriale e uffici siti nel Comune di Ancona. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che una parte dei locali fosse adibita a magazzino, ufficio o area scoperta e che il laboratorio di produzione dolciaria, per la natura speciale dei rifiuti prodotti, non fosse soggetto a TARSU o comunque dovesse beneficiare dell'esenzione per l'area inidonea a produrre rifiuti urbani. La CTR aveva rigettato l'appello della concessionaria ritenendo non provata da quest'ultima la produzione di rifiuti non speciali. Con il ricorso per cassazione la concessionaria deduceva: omesso esame di fatti decisivi in ordine alla natura dei rifiuti prodotti; erronea affermazione di invarianza dei luoghi e mancata considerazione della documentazione; erronea valorizzazione delle ricevute di smaltimento presso AnconAmbiente, riferite però a rifiuti di carta e cartone; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR invertito l'onere della prova ponendolo sull'ente impositore; violazione delle norme sulla assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, sostenendo che la CTR avesse riconosciuto l'esenzione senza considerare l'avvenuta assimilazione regolamentare dei rifiuti prodotti dalla contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondate le censure nella parte in cui la CTR aveva invertito l'onere della prova, poiché, in materia di TARSU, spetta al contribuente che invochi l'esenzione o la riduzione della superficie tassabile dimostrare che l'area sia inidonea a produrre rifiuti o produca rifiuti speciali smaltiti a proprie spese. Le ricevute di pagamento per lo smaltimento presso AnconAmbiente non erano idonee, da sole, a provare che si trattasse di rifiuti speciali non assimilabili, né la comunicazione delle superfici tassabili valeva a dimostrare l'assetto dei luoghi al momento del sopralluogo posto a base dell'accertamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per le Marche, in diversa composizione, che dovrà esaminare anche la delibera comunale di assimilazione e determinare il tributo dovuto per l'area laboratorio tenendo conto dell'esatta dimensione dei locali.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha valorizzato soprattutto il tema dell'onere della prova e dell'erronea motivazione sul punto

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazioni di legge in materia di riparto dell'onere probatorio e di assimilazione dei rifiuti

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    non consentono di porre a carico del creditore/ente impositore la prova di fatti che integrano un'esenzione o riduzione invocata dal contribuente

  • art. 2967 c.c.

    richiamato quale norma sull'onere della prova; la Corte ribadisce che chi invoca l'esenzione deve provarne i presupposti

  • art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    il presupposto TARSU è l'occupazione o detenzione di locali e aree; le esenzioni/riduzioni per aree inidonee o con rifiuti speciali costituiscono eccezioni da provare a cura del contribuente

  • art. 60 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    nel quadro normativo storico disciplinava l'equiparazione dei rifiuti delle attività produttive a quelli urbani secondo regolamenti comunali

  • art. 39 l. 22 febbraio 1994, n. 146

    ha previsto una assimilazione ope legis di alcune categorie di rifiuti speciali a quelli urbani, poi superata dalle successive modifiche normative

  • art. 2 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915

    richiamato come base della disciplina storica dei rifiuti speciali e della loro assimilazione

  • art. 17 l. n. 128 del 1998

    ha abrogato l'art. 39 l. 146/1994, facendo venire meno l'assimilazione ope legis e riattivando il sistema di assimilazione comunale

  • art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    ha introdotto la TIA1, richiamata nel percorso evolutivo dei tributi sui rifiuti

  • art. 238 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    ha soppresso la TIA2 salvo la perdurante applicazione delle discipline regolamentari vigenti fino agli adempimenti attuativi

  • art. 184 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    prima delle modifiche del 2020 includeva tra i rifiuti urbani anche quelli non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità

  • art. 198 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    attribuiva ai comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

  • art. 195 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    prevedeva criteri statali qualitativi e quantitativi per l'esercizio del potere comunale di assimilazione

  • deliberazione interministeriale 27 luglio 1984

    costituiva il parametro generale richiamato dai comuni in difetto di criteri statali, con necessità di individuare anche criteri quantitativi nelle delibere di assimilazione

  • art. 21 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    richiamato come base del potere comunale di assimilazione e della successiva delibera comunale di cui si discute

Massime di principio

  • In materia di TARSU, il presupposto impositivo è l'occupazione o la detenzione di locali e aree; l'esenzione o riduzione per aree inidonee alla produzione di rifiuti o per la produzione di rifiuti speciali smaltiti dal produttore costituisce eccezione che deve essere provata da chi la invoca.
  • Quando il contribuente deduce che un'area produttiva non è assoggettabile al tributo per la natura dei rifiuti prodotti, non spetta all'ente impositore provare la non specialità dei rifiuti, ma al contribuente dimostrare in modo specifico i presupposti dell'esenzione.
  • Le ricevute di smaltimento dei rifiuti, se non indicano chiaramente la tipologia dei rifiuti conferiti, non bastano da sole a provare che si tratti di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.
  • In tema di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, occorre verificare la disciplina normativa vigente nel periodo d'imposta e l'eventuale delibera comunale adottata in base ai criteri di legge.
  • La sentenza di appello sostituisce quella di primo grado; in cassazione la censura deve rivolgersi alla ratio decidendi della decisione di secondo grado, salvo il caso di autonome rationes effettivamente concorrenti.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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