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Sentenza

Sentenza del 27/09/2021 n. 4281 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Eccezione di giudicato esterno - Prova - Produzione della sentenza e del relativo certificato della segreteria - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

la questione riguarda l'eccezione di giudicato esterno: la parte che la solleva sostiene che una sentenza precedente, pronunciata in altro giudizio, sia già passata in giudicato e perciò impedisca o estingua la domanda nel presente processo tributario. La controversia verte sull'onere probatorio relativo al passaggio in giudicato della sentenza prodotta.

La decisione

la Corte ha affermato che chi eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato non limitandosi a produrre la sentenza, ma allegando anche l'idonea certificazione della segreteria dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione. Non può ritenersi che la mancata contestazione della controparte valga come ammissione del passaggio in giudicato, né che sia onere della controparte dimostrare l'impugnabilità della sentenza prodotta. Pertanto la prova della definitiva non impugnabilità grava su chi invoca il giudicato esterno.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come principio generale di efficacia vincolante delle decisioni passate in giudicato; il giudicato esterno impedisce nuove controversie solo se la sentenza è effettivamente divenuta definitiva

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    norma richiamata in relazione alla produzione della sentenza e alle modalità di prova del suo passaggio in giudicato tramite certificazione della segreteria; conferma l'esigenza di documentazione ufficiale sulla non impugnabilità

  • Cass. 20974/18

    giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui l'onere della prova del passaggio in giudicato grava su chi eccepisce il giudicato esterno e richiede la produzione della sentenza corredata dall'attestazione di non impugnabilità

Massime di principio

  • Chi invoca il giudicato esterno deve provare la definitiva non impugnabilità della sentenza invocata: è necessario produrre la sentenza e la certificazione della segreteria che attesti l'assenza di impugnazioni pendenti.
  • La semplice produzione della sentenza senza certificato del passaggio in giudicato è insufficiente; la mancata contestazione della controparte non vale come riconoscimento della finalità della pronuncia.
  • Non è onere della controparte dimostrare che la sentenza sia impugnabile; l'onere probatorio grava interamente su chi solleva l'eccezione di giudicato esterno.
  • In pratica, prima di sollevare l'eccezione di giudicato esterno è opportuno procurarsi il certificato di non impugnabilità dalla cancelleria del giudice che ha emesso la pronuncia; in mancanza la eccezione rischia di essere rigettata.
  • Nei casi di sentenze emesse in giurisdizioni diverse o con procedimenti distinti, bisogna verificare e documentare formalmente la decorrenza dei termini per impugnare e l'eventuale esaurimento delle possibilità di ricorso.

Testo integrale

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