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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26963/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna il rigetto della richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata (art. 54 ord. pen.) in relazione alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, deducendo violazione di legge in particolare degli artt. 76 legge 24/11/1981 n.689, 47 comma 12-bis e 54 ord. pen.: sostiene che l'art. 76 estende alle pene sostitutive, in quanto compatibili, le norme dell'ordinamento penitenziario (tra cui l'art. 47, comma 12-bis) e che, per analogia e per la sostanziale similitudine rieducativa tra affidamento in prova e lavoro di pubblica utilità, deve riconoscersi anche ai condannati al LPU il diritto alla detrazione prevista dall'art. 54.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto l'impugnazione: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al Magistrato di sorveglianza di Trieste per i provvedimenti conseguenti. La Corte ha motivato che, alla luce delle modifiche normative (d.lgs.150/2022 e successive novellazioni, nonché della riforma dell'art. 54 con d.l. n.92/2024 conv. legge n.112/2024) e della giurisprudenza consolidata, le pene sostitutive (tra cui il lavoro di pubblica utilità) sono considerate, "per ogni effetto giuridico", equiparate alle corrispondenti pene detentive; non sussiste un'incompatibilità sistematica con l'applicazione della liberazione anticipata e la natura non detentiva della misura non è più elemento dirimente. Il LPU ha caratteristiche rieducative e prescrittive comparabili ad altre misure (affidamento in prova, semilibertà, detenzione domiciliare) e pertanto può dar luogo al riconoscimento della detrazione di pena di cui all'art. 54 qualora ricorrano i presupposti (concreto recupero sociale, valutazione del periodo esecutivo ancora pendente, ecc.).

Norme richiamate

  • art. 54 ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    "Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare"

    La Corte interpreta l'art.54 come misura premiale applicabile anche quando il rapporto esecutivo non è esaurito e non necessariamente in presenza di detenzione carceraria: è richiesta la prova della partecipazione all'opera di rieducazione e la valutazione di periodi eseguiti in forme alternative.

  • art. 47, comma 12-bis ordinamento penitenziario

    "All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale può essere concessa la detrazione di pena di cui all'art. 54"

    Costituisce un esplicito riferimento normativo al riconoscimento della detrazione di cui all'art.54 per l'affidamento in prova; la Corte usa questo riferimento come modello testuale e funzionale da estendere, se compatibile, alle pene sostitutive come il LPU.

  • art. 76 legge 24 novembre 1981, n. 689

    "Alle pene sostitutive previste dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354"

    La Clausola "in quanto compatibili" richiede un esame di compatibilità sistematica/testuale; la Corte ritiene che non vi sia incompatibilità strutturale tra l'art.54 (mediante art.47 comma12-bis) e la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

  • art. 57 legge n.689/1981 (novellato)

    "Per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo"

    Stabilisce l'equiparazione, "per ogni effetto giuridico", delle pene sostitutive alle pene detentive corrispondenti; base normativa principale per estendere gli effetti giuridici come la liberazione anticipata anche al LPU.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (attuazione riforma - art.20-bis c.p. e art.71 d.lgs.150/2022)

    Ha introdotto nel codice penale la categoria delle "pene detentive brevi" e ha riformato organicamente la legge n.689/1981 ampliando l'ambito delle pene sostitutive; costituisce il quadro normativo che rende coerente l'estensione degli effetti giuridici previsti per le pene detentive anche alle pene sostitutive.

  • d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in legge 8 agosto 2024, n. 112

    Novella l'art.54 sull'istituto della liberazione anticipata; la Corte prende atto della nuova formulazione normativa che conferma la funzione premiale dell'istituto e ne amplia l'applicabilità in coerenza con l'evoluzione normativa.

  • art. 56-bis, commi 1 e 2 legge n.689/1981

    Descrive la prestazione lavorativa tipica del LPU (durata oraria settimanale e finalità rieducative), usato dalla Corte per dimostrare la natura rieducativa e il parallelismo tra LPU e altre misure alternative.

  • art. 56-ter e art. 63, comma 3 legge n.689/1981

    Richiamati per sottolineare che il LPU prevede prescrizioni analoghe ad altre misure sostitutive e che l'UEPE riferisce al giudice anche sulla condotta e percorso di reinserimento sociale, elementi utili alla valutazione del concreto recupero sociale.

Massime di principio

  • La natura non detentiva della misura eseguita (es. lavoro di pubblica utilità) non esclude di per sé la possibilità di ottenere la liberazione anticipata: va valutato il permanere del rapporto esecutivo e la prova del recupero sociale.
  • Gli artt. 57 e 76 della legge n.689/1981, unitamente all'art.47 comma 12-bis ord. pen., permettono, se compatibilità testuale e sistematica sussiste, di applicare agli esecutati in pena sostitutiva gli effetti premiali previsti per le pene detentive (quali la detrazione di cui all'art.54).
  • Il criterio della "compatibilità" richiede un esame concreto: verificare se la finalità rieducativa, le prescrizioni e la possibilità di valutazione (es. relazioni UEPE) consentono di accertare il "concreto recupero sociale" necessario per la detrazione.
  • In casi simili, il ricorso al Magistrato di sorveglianza è la via procedurale corretta: se un giudice dell'esecuzione ha negato il beneficio, la Corte di legittimità può annullare e rinviare gli atti al Magistrato di sorveglianza per valutazione secondo i principi affermati.
  • Prassi pratica: chi sconta pena sostitutiva e ritiene di aver dato prova di recupero sociale può chiedere la liberazione anticipata allegando elementi di valutazione (relazioni UEPE, documentazione sull'attività lavorativa/adesione al programma, testimonianze) e richiamando l'equiparazione normativa prevista dall'art.57 e l'applicabilità ex art.76.

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