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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45156/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha rigettato il riesame avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Marsala (9/2/2022) con cui era stata disposta la misura degli arresti domiciliari per il delitto di rapina aggravata. Il difensore ha dedotto: (i) violazione dell'art. 273 c.p.p. contestando la gravità indiziaria alla luce dell'esito negativo delle perquisizioni e della mancata acquisizione di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa; (ii) violazione dell'art. 274 c.p.p. ritenendo non adeguatamente motivata la sussistenza del pericolo di reiterazione e la mancata distinzione tra indici di concretezza e indici meramente sintomatici; (iii) mancanza di autonoma motivazione dell'ordinanza del tribunale di riesame, che si sarebbe limitata a richiamare il provvedimento del Gip, violando l'art. 111 Cost. e l'art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura aspecifica e comunque manifestamente infondata, osservando che l'ordinanza ha motivato l'attendibilità della persona offesa e ha evidenziato elementi di riscontro (ispezione dei luoghi, rinvenimento vicino all'autovettura della prevenuta, recupero di occhiali riconosciuti dalla Di Vita, presenza di uno strappo sulla giacca della persona offesa) e ha logicamente argomentato la non dirimente rilevanza dell'esito negativo delle perquisizioni per il lasso di tempo intercorso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: il tribunale aveva illustrato le ragioni per non rivedere il trattamento cautelare, valorizzando la gravità del fatto e la negativa personalità della prevenuta con plurimi precedenti anche specifici. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto la giurisprudenza consolidata esclude l'obbligo per il tribunale del riesame di compiere un'autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari (tale onere è previsto dall'art. 292, comma 2, c.p.p. solo per la decisione che emette la misura "inaudita altera parte"). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Indica che la trattazione è avvenuta con rito cartolare in Cassazione; rilevante solo in ordine al rito seguito

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sulla gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che la contestazione fosse aspecifica e che il tribunale avesse correttamente valutato l'attendibilità delle prove e i riscontri oggettivi a sostegno della gravità indiziaria

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sul pericolo di reiterazione; la Cassazione ha osservato che il tribunale ha fornito ragioni concrete (gravità del fatto, modalità esecutive, precedenti specifici) che giustificavano la prognosi di pericolosità e la misura cautelare

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di motivazione autonoma per il giudice che emette la misura "inaudita altera parte"; la Corte ha chiarito che tale obbligo non si estende al tribunale del riesame che conferma la misura, il quale non è tenuto a ripetere integralmente la valutazione dei gravi indizi

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a un giudice motivato; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione in quanto l'ordinanza di riesame ha adeguatamente motivato le ragioni del rigetto

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per la tutela del giusto processo; la Cassazione ha ritenuto che non sussistessero profili di violazione doglianati dal ricorrente

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione contro ordinanze del tribunale del riesame sono soggetti a scrutinio limitato: i motivi devono essere specifici e non generici per essere ammessi
  • L'esito negativo delle perquisizioni non è automaticamente decisivo contro la gravità indiziaria, soprattutto se vi è un arco temporale significativo tra il fatto e l'intervento della polizia e sussistono altri riscontri oggettivi
  • Il tribunale del riesame può legittimamente richiamare e valorizzare le risultanze del Gip; non è sempre tenuto a compiere una nuova, autonoma e completa valutazione dei gravi indizi quando conferma la misura cautelare
  • Per contestare il pericolo di reiterazione occorre proporre argomentazioni concrete (es. mancanza di precedenti, cambiamenti di condotta, elementi specifici che escludono il rischio) e non affermazioni generiche
  • Chi impugna deve documentare in modo chiaro e puntuale le ragioni per cui le risultanze probatorie sarebbero inattendibili o insufficienti; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e sanzioni

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