Cassazione Penale, Sentenza n. 23345/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma, in appello, della condanna per due reati di furto con strappo commessi il 25/06/2019 e il 17/07/2019. Il ricorrente lamentava: contraddizioni, apparente illogicità e insufficiente valutazione delle deposizioni delle persone offese (in particolare di Ciminelli Carmela), incongruenze tra dichiarazioni rese nell'immediatezza e successivamente, presunte discordanze con fotogrammi di videosorveglianza; violazione della "regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio"; vizi nel trattamento sanzionatorio e nell'applicazione della recidiva, anche per un presunto esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali che, secondo il ricorrente, avrebbe impedito l'utilizzo delle pregresse condanne ai fini della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia articolato motivi separati e abbia proposto censure dirette a un sindacato inammissibile sul merito e a una rivalutazione globale delle prove, senza dedurre un travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto la motivazione di appello ampia e coerente: le deposizioni delle persone offese sono state valutate criticamente e riscontrate con altre risultanze (filmati, indagini della polizia giudiziaria, dichiarazioni terze). Sul punto delle lievi discrepanze temporali nelle dichiarazioni della vittima, la Corte territoriale ha fornito una giustificazione logica (stato di agitazione iniziale e miglior precisione successiva) ritenuta non viziata. Quanto alla recidiva, la Corte d'Appello ha motivato adeguatamente la sua applicazione, evidenziando la maggiore pericolosità sociale; inoltre il presunto esito positivo dell'affidamento in prova non è risultato dimostrato dagli atti. Per l'inammissibilità del ricorso, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare le censure ammissibili in Cassazione: il ricorso deve enunciare vizi ricadenti nelle specifiche ipotesi di cui all'art. 606; censure che mirano a una rivalutazione del merito senza travisamento della prova sono inammissibili.
art. 533 cod. proc. pen.
La regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" è parametro di giudizio in sede di merito; in Cassazione può rilevare solo se la sua inosservanza si traduce in manifesta illogicità della motivazione, non per consentire una autonoma rivalutazione delle prove.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria; applicata per la condanna a euro 3.000,00.
art. 133 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione sull'entità della pena fosse adeguata.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulla recidiva richiamata dal ricorrente; la Corte d'Appello ha motivato l'applicazione della recidiva con congrua relazione tra precedenti e nuovi delitti.
art. 99 cod. pen.
Norma sulle circostanze personali in relazione alla determinazione della pena; il ricorrente ne contestava l'applicazione ma la Corte ha fornito motivazione ritenuta priva di vizi.
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che chiedono una rivalutazione globale del fatto senza dedurre specifici vizi tra quelli previsti dall'art. 606 c.p.p.; occorre indicare motivi separati e dedurre travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione per ottenere ammissibilità.
- La regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" è criterio propriamente di merito: in sede di legittimità può rilevare solo se la sentenza appare manifestamente illogica o contraddittoria in modo palese.
- Contraddizioni lievi o imprecisioni nelle dichiarazioni della persona offesa possono essere giustificate e superate dal giudice quando siano coerentemente riscontrate con altre prove (filmati, indagini, dichiarazioni di terzi); non ogni discrepanza legittima la ritenuta inesattezza della decisione.
- Per contestare l'applicazione della recidiva è necessario provare circostanze concrete che ne escludano l'operatività (es. prova dell'esito positivo di misure alternative o di riabilitazione); mere affermazioni non dimostrate non impediscono l'applicazione della recidiva.
- Un ricorso mal articolato o confuso può comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante la cura formale e sostanziale dell'impugnazione.
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