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Ordinanza

Ordinanza n. 330/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 263 del 14.05.2026 dell'AOU "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" – U.O.C. Gestione Risorse Umane, recante "Pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di Assistente Amministrativo – Cat. C, di cui n. 4 riservati al personale interno - Presa d'atto degli esiti della procedura e contestuale nomina dei vincitori", pubblicata sull'Albo Pretorio aziendale, nella parte in cui – recependo i verbali della Commissione Esaminatrice – approva la graduatoria finale escludendo il ricorrente dalla stessa e per l'effetto nomina i vincitori della procedura concorsuale, come da Allegato n. 6 al verbale n. 6 del 29.04.2026, anch’esso impugnato in parte qua; 2) del Verbale n. 3 della Commissione Esaminatrice del 19.02.2026 (prot. AOURUGGI0022404-2026 del 23.04.2026), nella parte in cui ha deliberato all'unanimità l'esclusione dell'elaborato n. 22, riferibile al ricorrente, dalla procedura concorsuale per asserita violazione dell'anonimato, motivando con la pretesa "presenza di dati identificativi diretti”: nomi e cognomi di figure dirigenziali reali, inserimento di recapiti univoci, indicazione di codici fiscali e partite IVA simulati; 3) del Verbale n. 4 della Commissione Esaminatrice del 25.02.2026 (prot. AOURUGGI0022404-2026 del 23.04.2026), nella parte in cui – proseguendo nei lavori avviati con il verbale n. 3 – ha confermato l'esclusione dell'elaborato n. 22 (Mainardi), ha proceduto all'apertura delle bustine anagrafiche e all'abbinamento dei nominativi e ha disposto la non valutazione tecnica dell'elaborato del ricorrente; 4) dell'Allegato n. 6 al verbale n. 6 del 29.04.2026 (graduatoria finale di merito), pubblicato unitamente alla Deliberazione D.G. n. 263/2026, nella parte in cui non include il ricorrente né tra i vincitori né tra gli idonei; 5) dell'avviso pubblicato sull'Albo Istituzionale aziendale in data 30.03.2026 ("Esiti prova pratica del 28.06.2022 del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 11 posti di Assistente Amministrativo Cat. C"), nella parte in cui riporta a margine del nominativo "Mainardi Antonio" l'annotazione "ESCLUSO"; 6) di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguenziale e/o connesso, anche se non specificamente conosciuto, e in particolare – per quanto di lesivo e in via tuzioristica – della traccia n. 3 estratta in sede di prova pratica del 28.06.2022 ("Il candidato rediga la nota, completa di ogni elemento costitutivo, con la quale l'A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona richiede alla A.S.L. di Salerno l'utilizzazione della graduatoria del Concorso per Dirigenti Medici Ortopedici"), nella parte in cui – richiedendo la redazione di una nota "completa di ogni elemento costitutivo" – risulta logicamente e tecnicamente incompatibile con la rigorosa applicazione del principio di anonimato successivamente invocata dalla Commissione del 2026 a fondamento dell'esclusione; 7) nonché per la conseguente rideterminazione della graduatoria finale con l'inserimento del ricorrente nella posizione utile spettantegli all'esito della rivalutazione nel merito del proprio elaborato n. 22 della prova pratica, prova orale e per l'accertamento del diritto del medesimo ad essere assunto con contratto a tempo indeterminato di Assistente Amministrativo cat. C, con ogni effetto giuridico ed economico.

Giustizia amministrativa202601017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per violazione dell'anonimato dell'elaborato e conseguente approvazione della graduatoria senza inclusione del candidato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Direttore generale con cui sono stati approvati gli esiti di un concorso pubblico per undici posti di assistente amministrativo e nominati i vincitori, nonché i verbali della commissione esaminatrice che avevano disposto l'esclusione del suo elaborato dalla prova pratica per asserita violazione dell'anonimato. Sono stati contestati anche la graduatoria finale, l'avviso recante l'annotazione di esclusione, gli atti connessi e, in via tuzioristica, la traccia della prova pratica, ritenuta incompatibile con l'applicazione rigorosa del principio di anonimato perché imponeva la redazione di una nota completa di ogni elemento costitutivo. Il ricorrente ha chiesto la rivalutazione dell'elaborato, la rideterminazione della graduatoria e l'accertamento del diritto all'assunzione, oltre alla sospensione cautelare degli atti impugnati. Nel corso della camera di consiglio ha rinunciato alla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare e ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle istanze cautelari, senza esaminare il merito delle censure relative alla violazione dell'anonimato, alla legittimità dell'esclusione, alla traccia della prova e alla graduatoria. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. In vista della successiva trattazione del merito, il Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria. Nei confronti dei vincitori e dei soggetti già assunti è stata prescritta la notifica individuale entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica dell'ordinanza, con deposito della prova entro quindici giorni dal perfezionamento. Per gli idonei non vincitori è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, considerato l'elevato numero dei controinteressati e ritenuti sussistenti i presupposti dell'art. 41, comma 4, c.p.a.; l'ordinanza ha fissato gli adempimenti a carico del ricorrente e dell'amministrazione, inclusa la pubblicazione sul sito istituzionale e il mantenimento online fino alla pubblicazione della sentenza definitiva. L'udienza di merito sarà fissata su istanza di parte dopo la rituale integrazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale; la domanda non è stata esaminata nel merito perché il ricorrente vi ha rinunciato.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Applicato per autorizzare, nei confronti degli idonei non vincitori numerosi, l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, in luogo della notifica individuale.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda cautelare dichiarata in camera di consiglio deve essere formalmente recepita dal giudice e comporta la cancellazione della causa dal ruolo delle istanze cautelari, senza decisione sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.
  • Quando l'impugnazione di una procedura selettiva può incidere sulla posizione dei vincitori e degli altri soggetti collocati nella graduatoria, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali controinteressati prima della trattazione del merito.
  • Nei confronti dei vincitori del concorso e dei soggetti già assunti, individuabili individualmente e direttamente incisi dall'eventuale accoglimento del ricorso, l'integrazione del contraddittorio deve avvenire mediante notificazione individuale entro il termine perentorio fissato dal giudice.
  • Quando il numero degli idonei non vincitori rende eccessivamente gravosa la notificazione individuale e ricorrono i presupposti dell'art. 41, comma 4, c.p.a., il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, prescrivendo modalità idonee a garantire la conoscibilità del ricorso e degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareTutela del terzo

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