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Ordinanza

Ordinanza n. 57/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- del 29 ottobre 2025, comunicato in pari data, con il quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS- a seguito dell’istanza presentata dal ricorrente in data 27 marzo 2023;

Giustizia amministrativa202502578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un cittadino extracomunitario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Il provvedimento prefettizio, adottato in conformità al parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, aveva ritenuto insufficiente la capacità economica del datore di lavoro, sul presupposto che fosse stata richiesta l’assunzione di sessanta lavoratori e che il fatturato risultante dalla documentazione non fosse sufficiente a coprire i relativi costi. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, il difetto di istruttoria, rappresentando di avere sempre inteso assumere soltanto sei lavoratori, compreso il lavoratore interessato, e di avere prodotto documentazione attestante la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 44 del decreto-legge n. 73 del 2022. Il Ministero dell’Interno, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ravvisando il fumus boni iuris nella censura di difetto di istruttoria. Il giudice ha rilevato che l’Amministrazione non aveva considerato adeguatamente la documentazione prodotta dal ricorrente, dalla quale emergevano sia l’intenzione di assumere sei lavoratori anziché sessanta, sia la possibile sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 44 del decreto-legge n. 73 del 2022. È stato quindi sospeso il provvedimento di revoca ed è stato ordinato alla Questura di riesaminare la posizione del lavoratore alla luce della documentazione indicata. La trattazione di merito è stata fissata per l’8 aprile 2026. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

  • art. 44 d.l. n. 73/2022

    Individua le condizioni richiamate dal ricorrente e dal giudice per l’assunzione dei lavoratori; la relativa documentazione avrebbe dovuto essere adeguatamente valutata dall’Amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il difetto di istruttoria può sussistere quando l’Amministrazione adotta un provvedimento sfavorevole senza confrontarsi adeguatamente con la documentazione prodotta dall’interessato e con gli elementi di fatto da essa risultanti.
  • Quando la valutazione della capacità economica del datore di lavoro dipende dal numero di lavoratori che si intendono assumere, l’Amministrazione deve accertare correttamente tale numero e non può fondare la revoca del nulla osta su un dato quantitativo non adeguatamente verificato.
  • La sospensione cautelare del provvedimento può essere accompagnata dall’ordine all’Amministrazione di riesaminare la posizione individuale alla luce della documentazione specificamente indicata dal giudice.
  • La mancata costituzione dell’Amministrazione, pur non determinando automaticamente l’accoglimento della domanda cautelare, può assumere rilievo nella valutazione del fumus quando la documentazione versata in atti evidenzi criticità istruttorie non superate.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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