Sentenza n. 4670/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento in relazione alla richiesta di appuntamento per il visto per il rapporto di lavoro subordinato per decorso del termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, come previsto dall'articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di concludere celermente l'iter procedimentale, con l'adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta, presentata nel giugno 2025, di attivazione del procedimento e fissazione di un appuntamento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato. Il ricorrente disponeva di un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione l’8 febbraio 2024 e ha dedotto il decorso del termine di 90 giorni previsto dall’art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999. Il Ministero, costituitosi in giudizio, ha giustificato l’inerzia richiamando la perdurante sospensione del nulla osta prevista dall’art. 3 del d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni nella l. n. 187/2024.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’esistenza di un obbligo di provvedere e l’inerzia dell’amministrazione oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento. In particolare, ha rilevato che la richiesta di appuntamento era stata presentata nel giugno 2025 e che il nulla osta era stato rilasciato già l’8 febbraio 2024. Il tempo trascorso dall’introduzione della disciplina sulla sospensione del nulla osta non consente, secondo il giudice, che la sospensione si protragga ulteriormente senza una definizione da parte dell’amministrazione competente, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica, entro un termine ragionevole. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ambasciata d’Italia a Islamabad è stato quindi condannato a procedere alla convocazione del ricorrente entro 90 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. L’Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio; il giudice verifica l’esistenza dell’obbligo di provvedere e l’inerzia dell’amministrazione oltre il termine di conclusione del procedimento.
art. 5, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
Prevede il termine di 90 giorni richiamato dal ricorrente per il procedimento relativo al visto per lavoro subordinato.
art. 3 d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni nella l. n. 187/2024
Prevede la sospensione del nulla osta precedentemente rilasciato; secondo il TAR, tale sospensione non può protrarsi indefinitamente e deve essere risolta dall’amministrazione competente entro un termine ragionevole.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è accoglibile quando sussistono un obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento e un’inerzia protrattasi oltre il termine previsto per la sua conclusione.
- La sospensione di un procedimento o degli effetti di un nulla osta prevista dalla legge non può protrarsi indefinitamente: decorso un tempo ragionevole, l’amministrazione competente deve definire la situazione, eventualmente previa sollecitazione dell’ufficio coinvolto nel procedimento.
- In presenza di un procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato già sostenuto da un nulla osta, l’amministrazione diplomatica non può mantenere l’istante in una situazione di inerzia indeterminata, ma deve procedere alla convocazione necessaria per la formalizzazione della domanda entro il termine fissato dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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