Sentenza n. 62/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi ex art. 25, comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, sull’istanza di accesso inviata a mezzo p.e.c. il 26 maggio 2025 ed assunta al prot. n. 59731 del 27 maggio 2025, inerente ai documenti relativi al rapporto di somministrazione di energia elettrica e gas intercorso tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti relativi al rapporto di somministrazione di energia elettrica e gas
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per ottenere l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso presentata il 26 maggio 2025 e assunta al protocollo comunale il 27 maggio 2025, nonché l’accertamento del diritto di accesso. L’istanza riguardava tutti gli atti e documenti detenuti dal Comune in relazione al rapporto di fornitura, tra cui impegni contabili e di spesa, attestazioni di copertura finanziaria, comunicazioni del responsabile del procedimento, provvedimenti di riconoscimento della spesa, attestazioni dell’avvenuta prestazione, registro delle fatture, deliberazioni della giunta, determine a contrarre, contratti, fatture, conguagli e ogni altro documento connesso o riferibile alla fornitura. Il Comune ha dedotto l’infondatezza del ricorso, sostenendo che l’istanza fosse generica, massiva ed esplorativa, riferita a un numero indeterminato di documenti, senza delimitazione temporale e senza precisa indicazione del collegamento tra ciascun documento e la situazione giuridica tutelata; ha inoltre evidenziato che alcuni documenti dovevano essere già nella disponibilità della società e che l’evasione avrebbe richiesto complesse e lunghe ricerche.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il diniego di accesso sia legittimo quando l’istanza non individui in modo sufficientemente preciso e circoscritto la documentazione richiesta oppure sia sorretta da un interesse conoscitivo labile, poiché l’accesso non può trasformarsi in una ricerca esplorativa su un complesso indeterminato di atti di consistenza e contenuto incerti. Nel caso concreto, pur riconoscendo la legittimazione e l’interesse della società all’accesso, il Collegio ha ritenuto l’istanza concretamente esplorativa, in quanto generica, oltremodo estesa e riferita a una quantità massiva di documenti non adeguatamente individuati, alcuni dei quali necessariamente già in possesso della richiedente. Il reperimento avrebbe inoltre imposto agli uffici attività di ricerca incompatibili con la funzionalità degli uffici e con i principi di economicità e tempestività dell’azione amministrativa. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 25, comma 3, l. 241/1990
Il silenzio formatosi sull’istanza di accesso è stato impugnato mediante il rito previsto per la tutela del diritto di accesso.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
«non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni»
La disposizione è stata applicata per escludere l’ammissibilità di un’istanza generica, massiva ed esplorativa, non sufficientemente circoscritta quanto ai documenti richiesti.
art. 116 c.p.a.
È stato utilizzato quale rito per la tutela giurisdizionale avverso il diniego o il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso.
Massime di principio
- L’istanza di accesso documentale deve individuare la documentazione richiesta in modo sufficientemente preciso e circoscritto; non è ammissibile una richiesta riferita a un complesso indeterminato di atti, di consistenza e contenuto non conosciuti con certezza.
- La legittimazione e l’interesse concreto all’accesso non rendono automaticamente accoglibile una richiesta che, per ampiezza e genericità, abbia natura esplorativa.
- È legittimo negare l’accesso quando l’evasione dell’istanza richieda agli uffici ricerche massicce e dettagliate incompatibili con la funzionalità amministrativa e con i principi di economicità e tempestività dell’azione amministrativa.
- L’istanza di accesso non può riguardare documenti che il richiedente dovrebbe già possedere in quanto ne è stato il formato o il destinatario, né può essere utilizzata per acquisire indistintamente ogni atto connesso a un rapporto amministrativo senza una puntuale delimitazione dell’oggetto.
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