Sentenza n. 12177/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento, - del provvedimento del Ministero del Ministero dell'Università – Segretariato Generale – Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, prot. 12339/29.04.2022; - a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l'esercizio in Italia dell'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato all'estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo il conseguimento della laurea in Italia, aveva svolto in Romania un percorso psico-pedagogico articolato nei livelli Nivel 1 e Nivel 2 e aveva conseguito, nel luglio 2021, presso un'università rumena, un certificato di abilitazione denominato Adeverinta, relativo a un programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale per docenti itineranti e di sostegno. Aveva quindi chiesto al Ministero italiano il riconoscimento del titolo ai sensi del d.lgs. 206/2007. Il diniego è stato impugnato per nullità, difetto di attribuzione, carenza di potere e incompetenza; violazione della disciplina europea e dei principi affermati dalle Adunanze plenarie del Consiglio di Stato sui titoli professionali conseguiti in Romania; violazione della normativa rumena in materia di attestazione; mancata considerazione dell'Adeverinta e delle caratteristiche sostanziali del percorso formativo, comprendente selezione, frequenza e 70 crediti formativi universitari. Il ricorrente ha dedotto che l'amministrazione avrebbe dovuto comparare la formazione estera con quella italiana e, ove emergessero differenze sostanziali, imporre eventuali misure compensative, anziché respingere genericamente l'istanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha rilevato che il ricorrente aveva conseguito in Romania un certificato di abilitazione all'esercizio della professione regolamentata di docente, attraverso un percorso formativo specifico per l'insegnamento di sostegno. Richiamando i principi delle Adunanze plenarie del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, il giudice ha affermato che l'Adeverinta è riconducibile all'attestazione di qualifica prevista dall'art. 13 della direttiva 2005/36/CE e deve essere valutata insieme all'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite. L'amministrazione non può omettere la comparazione della formazione estera con quella richiesta in Italia: deve verificarne durata, livello, qualità ed eventuali differenze sostanziali e, se necessario, disporre misure compensative adeguate e proporzionate ai sensi dell'art. 14 della direttiva. Il provvedimento è stato ritenuto illegittimo anche perché il Ministero dell'Università non aveva valutato il certificato prodotto e perché la competenza sulla materia appartiene al Ministero dell'Istruzione, trattandosi del riconoscimento della formazione professionale necessaria per l'esercizio dell'insegnamento di sostegno, non del mero riconoscimento di un titolo di studio. Il Ministero dovrà pertanto riesaminare l'istanza alla luce dei principi indicati, con eventuale sottoposizione dell'interessato a misure compensative. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 206/2007
Costituisce la base normativa nazionale indicata per la domanda di riconoscimento del titolo professionale conseguito in Romania.
art. 13 direttiva 2005/36/CE
attestazione di qualifica
L'Adeverinta rumena, rilasciata all'esito del percorso formativo previsto nel Paese d'origine per l'accesso alla professione, è riconducibile all'attestazione di qualifica e deve essere valutata ai fini del riconoscimento professionale.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
In presenza di differenze sostanziali tra la formazione estera e quella richiesta in Italia, l'amministrazione deve valutare e, ove necessario, imporre misure compensative adeguate e proporzionate.
art. 50 d.lgs. 300/1999
organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale
La competenza sul riconoscimento della formazione professionale estera necessaria per l'esercizio dell'insegnamento, compreso il sostegno, appartiene al Ministero dell'Istruzione, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca.
D.L. 1/2020, conv. in l. 12/2020
Ha modificato l'art. 50 del d.lgs. 300/1999 rilevante per la ripartizione delle competenze ministeriali in materia di istruzione e riconoscimento delle certificazioni.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento in Italia di una qualifica professionale docente conseguita in Romania, l'amministrazione deve valutare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, compreso il certificato rumeno di abilitazione denominato Adeverinta, senza poterlo escludere sulla base di una valutazione meramente formale.
- Il riconoscimento della formazione professionale estera non può essere respinto senza una comparazione concreta tra il percorso seguito nello Stato d'origine e quello richiesto in Italia; qualora emergano differenze sostanziali, l'amministrazione deve considerare l'imposizione di misure compensative adeguate e proporzionate.
- La formazione estera relativa alla specializzazione per l'insegnamento di sostegno deve essere valutata tenendo conto delle competenze didattiche e psico-pedagogiche acquisite, della durata e qualità del percorso e dell'eventuale tirocinio, in rapporto alla professionalità richiesta dall'ordinamento italiano.
- La competenza amministrativa sul riconoscimento della formazione professionale estera necessaria per esercitare l'insegnamento di sostegno appartiene al Ministero dell'Istruzione, poiché la fattispecie riguarda l'accesso e l'esercizio della professione docente e non il mero riconoscimento di un titolo di studio.
- Anche quando non trovi applicazione diretta la direttiva 2005/36/CE, le autorità nazionali sono tenute a esaminare le domande di riconoscimento della formazione professionale alla luce delle disposizioni generali del TFUE e non possono respingerle senza una valutazione sostanziale del percorso formativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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