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Sentenza

Sentenza n. 4642/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Nola - sezione Lavoro n. 1227/25 nel procedimento r.g. lavoro n. 1240/2024, pubblicata in data 05/06/2025, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 16/06/2025 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202507017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, sull'attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 1227/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero in forma esecutiva. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero ad attribuire alla ricorrente la Carta Docente, secondo il relativo sistema e per il corrispondente valore, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti indicati dalla sentenza. La ricorrente ha dedotto la decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e la perdurante inerzia ministeriale. Ha chiesto anche, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile passata in giudicato produce un immediato effetto conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve assicurare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato la definitività della sentenza, la notificazione in forma esecutiva presso la sede dell'Amministrazione, il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di esecuzione da parte del Ministero, costituitosi solo formalmente. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della competente direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, prevedendo l'insediamento su istanza della ricorrente e l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza sino all'adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino all'effettivo insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione consente la proposizione dell'azione di ottemperanza, una volta accertata la persistente inerzia dell'Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.

Massime di principio

  • Una sentenza civile passata in giudicato, quando condanna una pubblica amministrazione a riconoscere una determinata utilità, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e può essere azionata in sede di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • L'obbligo di ottemperanza a una sentenza civile non si esaurisce nell'adozione di atti meramente formali, ma impone all'Amministrazione di far conseguire concretamente al beneficiario il bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
  • La mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, notificata in forma esecutiva e divenuta azionabile dopo il decorso del termine dilatorio previsto per le pubbliche amministrazioni, giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento all'inutile decorso del termine assegnato per l'esecuzione e all'istanza dell'interessato.
  • Nel giudizio di ottemperanza può essere disposta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della pronuncia fino all'adempimento oppure fino all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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