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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34787/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ha proposto istanza di correzione di errore materiale avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 13342 del 19/05/2025, rilevando che sia nella motivazione sia nel dispositivo era stato indicato come giudice di rinvio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, mentre il giudice d'appello che aveva pronunciato la sentenza impugnata era quello della Campania. Ha quindi chiesto la rettifica dell'indicazione geografica del giudice del rinvio, trattandosi di mero errore materiale. L'Agenzia delle Entrate è intervenuta quale controricorrente nel procedimento di correzione.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione, ritenendo evidente l'errore materiale nell'indicazione del giudice di rinvio. Ha disposto, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., la sostituzione della parola "Toscana" con la parola "Campania" sia al punto 6 della motivazione sia nel dispositivo dell'ordinanza n. 13342/2025. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del presente procedimento, richiamando i precedenti di legittimità indicati in motivazione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    è il rimedio utilizzato per emendare errori materiali contenuti in un provvedimento della Corte di cassazione

  • art. 288, comma 2, c.p.c.

    è richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione dell'errore materiale

  • art. 196-quinquies

    è richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di competenza della cancelleria

Massime di principio

  • L'errore materiale di un provvedimento giudiziario è emendabile quando l'inesattezza risulti oggettivamente percepibile dal testo e dal contesto della decisione, senza necessità di riesame del merito.
  • Se il giudice del rinvio è indicato in modo difforme rispetto al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata, la discrepanza può integrare un mero errore materiale correggibile mediante il procedimento previsto dall'art. 391-bis c.p.c.
  • La correzione dell'errore materiale può riguardare sia la motivazione sia il dispositivo del provvedimento originario, quando l'errore vi sia riprodotto in entrambe le parti.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale non vi è luogo alla liquidazione delle spese quando la Corte ritenga che non debba provvedersi sul punto secondo i principi richiamati in motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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