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Sentenza

Sentenza del 12/01/2017 n. 130 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società hanno impugnato avvisi di rettifica dell’accertamento e atti di irrogazione immediata di sanzioni relativi all’IVA all’importazione per operazioni effettuate nel 2011 mediante depositi IVA. L’Amministrazione contestava l’utilizzo di crediti IVA ritenuti fittizi, originati da operazioni inesistenti o simulate poste in essere da società riconducibili al medesimo gruppo familiare e societario. Le appellanti hanno dedotto, tra l’altro, la continenza o pregiudizialità di altri giudizi, l’inesistenza non sufficientemente provata del credito IVA, il difetto di motivazione degli avvisi, l’errata distribuzione dell’onere della prova, la violazione del divieto di doppia imposizione e l’assenza di correlazione tra l’uso del deposito IVA e l’evasione dell’imposta.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto integralmente l’appello e confermato la legittimità degli avvisi di rettifica e delle sanzioni. Ha ritenuto non sussistenti i presupposti della continenza o della sospensione necessaria, poiché mancava l’identità delle parti e gli altri giudizi costituivano al più antecedenti logico-giuridici. Ha considerato legittimamente utilizzabili, come elementi di prova non vincolanti, la sentenza resa in altro giudizio, i processi verbali di constatazione e le verifiche dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza. Il complesso degli indizi è stato ritenuto grave, preciso e concordante: società inattive o scarsamente operative, contratti privi di data certa, commistione organizzativa e familiare, trasferimenti circolari di crediti IVA, assenza di versamenti IVA e mancanza di adeguata documentazione finanziaria delle operazioni. Dopo tale prova presuntiva dell’Ufficio, le società non hanno fornito una prova contraria sufficiente. Il richiamo ai PVC è stato ritenuto idoneo, poiché le società ne avevano già avuto piena conoscenza mediante il contraddittorio. Non è stata ravvisata violazione del divieto di doppia imposizione, riguardante la medesima imposta applicata allo stesso soggetto. L’utilizzo del deposito IVA è stato ritenuto parte del meccanismo elusivo, poiché aveva consentito di differire l’assolvimento dell’IVA e di compensarla con un credito fittizio. Le appellanti sono state condannate al pagamento di complessivi 15.000 euro di spese processuali, oltre al contributo unificato e all’ulteriore contributo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 39 c.p.c.

    La continenza presuppone, tra l’altro, l’identità dei soggetti e dei rapporti processuali; in mancanza di tale identità non è possibile disporre la riunione o la sospensione per continenza.

  • Art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212

    L’obbligo di allegare all’avviso i documenti richiamati nella motivazione non opera quando il contribuente abbia già ricevuto legale e integrale conoscenza di tali documenti, come nel caso dei processi verbali consegnati in contraddittorio.

  • Artt. 2697 e 2727 c.c.

    L’Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrare l’inesistenza delle operazioni; quando gli indizi sono gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni contestate.

  • Art. 54, commi 2 e 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    "La prova può essere fornita anche attraverso i verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti."

    In materia IVA, l’Ufficio può provare l’inesistenza o l’inesattezza delle operazioni anche mediante presunzioni e risultanze di verifiche svolte presso altri soggetti.

  • Art. 50-bis, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331

    Il deposito IVA consente di differire il pagamento dell’imposta fino all’estrazione dei beni, ma non può essere utilizzato per ottenere indebitamente un vantaggio fiscale mediante compensazione con crediti fittizi.

  • Art. 37-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le operazioni prive di valide ragioni economiche e dirette essenzialmente a conseguire vantaggi fiscali possono essere disconosciute dall’Amministrazione finanziaria secondo il principio generale antiabuso.

  • Art. 13, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Prevede la sanzione amministrativa per la mancata liquidazione o il mancato versamento dell’IVA dovuta all’importazione.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    "La parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione."

    In caso di rigetto integrale dell’impugnazione, sorge l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello originario.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione contesta fatture o operazioni inesistenti, può inizialmente fondarsi su presunzioni e indizi gravi, precisi e concordanti; se tali elementi sono adeguatamente motivati, il contribuente deve fornire una prova concreta dell’effettività delle operazioni.
  • La sentenza o la documentazione proveniente da un diverso procedimento può essere utilizzata come elemento probatorio, purché il giudice ne valuti criticamente il contenuto e spieghi perché lo ritiene attendibile; non produce automaticamente un vincolo di giudicato.
  • Il richiamo a un processo verbale di constatazione può essere sufficiente anche senza nuova allegazione quando il contribuente ne abbia già avuto piena conoscenza, soprattutto se il verbale è stato formato in contraddittorio.
  • La mera regolarità formale dell’utilizzo di un deposito IVA non esclude la contestazione fiscale: l’istituto può essere considerato abusivo o strumentale se inserito in una struttura societaria priva di effettive ragioni economiche e finalizzata a compensare l’IVA con crediti fittizi.
  • La presenza di società collegate, amministratori o dipendenti condivisi, sedi comuni, trasferimenti circolari di crediti IVA, contratti privi di data certa e assenza di pagamenti effettivi costituisce un insieme di indicatori rilevanti di operazioni simulate o inesistenti.
  • Il divieto di doppia imposizione opera quando la stessa imposta grava sul medesimo soggetto; la richiesta dell’imposta a soggetti diversi, qualora fondata su autonome posizioni fiscali, non determina automaticamente una doppia imposizione.
  • La sospensione del processo tributario per pregiudizialità richiede una dipendenza tecnica della decisione da un altro giudizio e un concreto rischio di conflitto tra pronunce, non una semplice connessione logica o fattuale.

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