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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32467/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e non arbitraria la motivazione della Corte d'appello sul giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti, sulla determinazione della pena e sull'esclusione della continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello di Napoli. Il primo motivo denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 69 cod. pen. per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla determinazione della pena base, chiedendo una ulteriore riduzione. Il terzo motivo denunciava la violazione dell'art. 81 cod. pen. per il mancato riconoscimento della continuazione con fatti oggetto di sentenze irrevocabili del Tribunale di Benevento dell'8 ottobre 2008 e del GIP del Tribunale di Napoli del 10 ottobre 2008. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, rilevando che le censure sollecitavano una diversa valutazione di merito: quanto al bilanciamento tra circostanze, la Corte territoriale aveva motivato il giudizio di equivalenza richiamando la gravità del fatto e l'assenza di ulteriori elementi favorevoli; quanto alla pena, aveva già ridotto sensibilmente la pena base, determinandola sulla base dei parametri dell'art. 133 cod. pen.; quanto alla continuazione, aveva escluso il medesimo disegno criminoso valorizzando la distanza temporale, il diverso contesto territoriale e l'eterogeneità dei reati.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione degli elementi di fatto già congruamente apprezzati dal giudice di merito.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivato, anche mediante il richiamo ad alcuni soltanto dei parametri dell'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale non è sindacabile in cassazione quando sia motivata in relazione ai parametri normativi e non risulti arbitraria o abnorme.

  • art. 81 c.p.

    L'esclusione della continuazione per mancanza di un medesimo disegno criminoso costituisce valutazione di fatto, non censurabile in cassazione quando sorretta da motivazione logica, anche sulla base della distanza temporale, della diversità dei contesti e dell'eterogeneità dei reati.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la motivazione sia congrua e faccia riferimento, anche sinteticamente, a parametri dell'art. 133 c.p.; non è ammissibile chiedere una rivalutazione più favorevole degli stessi elementi già esaminati.
  • La determinazione della pena base tra i limiti edittali appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo se la motivazione manca, è arbitraria o è manifestamente illogica; non è sufficiente sollecitare un'ulteriore riduzione della pena già motivatamente rimodulata.
  • L'esclusione della continuazione per insussistenza di un medesimo disegno criminoso è una valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità quando il giudice valorizzi elementi obiettivi quali la distanza temporale, la diversità territoriale e l'eterogeneità dei reati.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la deduzione formale della violazione di legge, richieda una nuova e alternativa valutazione del merito già compiuta dal giudice d'appello.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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