Sentenza n. 1887/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del parere negativo reso ex art. 146, D.Lgs. 42/2004 dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Arezzo e Grosseto prot. MIC|MIC_SABAP-SI_UO02|28/06/2022|0017275-P-SI-P del 28.06.2022, comunicato in pari data; - del successivo provvedimento prot. n. 0019607/2022 del 30.06.2022 del Responsabile Settore Ambiente, Paesaggio, Lavori Pubblici ed Espropri del Comune di Castiglione della Pescaia recante “diniego su istanza autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi del D.Lgs. 42/2004 - P.E. n. 2022/437”, comunicato in data 11.7.2022; - di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché ignoto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere negativo della Soprintendenza e conseguente diniego comunale dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria per una piscina parzialmente fuori terra di 60 mq
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario di un’abitazione situata in area soggetta al vincolo paesaggistico panoramico imposto con D.M. 3 luglio 1962 ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza e il conseguente diniego comunale, relativi al progetto di una piscina da collocare in un gradone in muratura esistente. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 136, 138 e 143 del d.lgs. 42/2004 e del decreto di vincolo e della relativa scheda del PIT, nonché sviamento: il vincolo tutela le bellezze panoramiche fruibili da punti accessibili al pubblico, non l’ambito pertinenziale della villa né la costa in quanto tale; l’opera sarebbe in gran parte interrata e inserita nel gradone esistente, con un’emersione di circa 40 cm solo per un breve tratto, senza apprezzabile modifica delle quote, e sarebbe schermata dalla vegetazione. Ha contestato inoltre che l’aumento di superficie impermeabile fosse vietato dalla scheda per una piscina, che la visibilità dall’alto integrasse un pregiudizio panoramico e che l’area, già antropizzata, giustificasse il giudizio di incompatibilità. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria, nonché violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 per motivazione generica e stereotipata, priva di un confronto concreto tra progetto, visuali protette e caratteristiche dei luoghi, anche in contrasto con la valutazione comunale favorevole. Con il terzo motivo ha denunciato disparità di trattamento, richiamando autorizzazioni rilasciate nel primo trimestre del 2022 per interventi analoghi su immobili vicini.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso e annullato sia il parere della Soprintendenza sia il diniego comunale. Ha accolto i primi due motivi, ritenendo che il giudizio tecnico non fosse coerente con la funzione del vincolo, che protegge la fruizione delle bellezze panoramiche da punti di osservazione accessibili al pubblico. Le schede del PIT specificano la disciplina d’uso ma non possono ampliare o trasformare il vincolo in un divieto generale di edificazione: la compatibilità va valutata in concreto, in relazione all’impatto dell’opera sul valore protetto. La sola visibilità dall’alto non basta, in assenza di specifici punti sopraelevati accessibili al pubblico; nel caso concreto la piscina era percepibile soltanto da una visuale aerea, prevalentemente interrata, emergente per circa 40 cm solo in un tratto limitato e schermata dalla vegetazione. Il TAR ha inoltre rilevato che le prescrizioni del PIT sull’incremento delle superfici impermeabili riguardano determinate aree di sosta, parcheggio e belvedere, non la piscina in esame, e che l’equilibrio tra spazi aperti e costruiti va interpretato in funzione della tutela panoramica. Il dispositivo accoglie il ricorso senza una statuizione separata sul terzo motivo di disparità di trattamento. La Soprintendenza è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori; spese compensate nei confronti del Comune.
Norme richiamate
art. 136, comma 1, lett. d), d.lgs. 42/2004
Il vincolo protegge, ex art. 136, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 42/2004, le "bellezze panoramiche".
Il vincolo panoramico tutela la percezione e il godimento delle bellezze del luogo da punti di vista accessibili al pubblico; la sua funzione non può essere estesa fino a farne un divieto generale di edificazione.
art. 146 d.lgs. 42/2004
In presenza di una disciplina che ammette interventi edilizi purché non alterino le visuali e i valori paesaggistici, non è sufficiente affermare apoditticamente la non compatibilità paesaggistica dell'opera, occorrendo una motivazione specifica che dia conto delle ragioni dell'incidenza pregiudizievole sul paesaggio.
Il diniego dell’autorizzazione paesaggistica deve spiegare in modo specifico l’incidenza concreta dell’intervento sui valori tutelati, non potendo fondarsi su formule astratte o apodittiche.
art. 3 l. 241/1990
In presenza di una disciplina che ammette interventi edilizi purché non alterino le visuali e i valori paesaggistici, non è sufficiente affermare apoditticamente la non compatibilità paesaggistica dell'opera, occorrendo una motivazione specifica che dia conto delle ragioni dell'incidenza pregiudizievole sul paesaggio.
La motivazione del diniego deve rendere comprensibili le ragioni concrete per cui l’opera pregiudica il paesaggio tutelato, confrontandosi con le caratteristiche del progetto e con i valori specifici del vincolo.
Massime di principio
- Il giudizio di compatibilità paesaggistica deve essere riferito alla funzione e ai valori specifici del vincolo gravante sull’area; le prescrizioni delle schede di piano precisano la disciplina d’uso, ma non possono alterare l’oggetto della tutela né trasformare un vincolo panoramico in un divieto assoluto di edificazione.
- Il diniego di autorizzazione paesaggistica deve contenere una valutazione concreta e una motivazione specifica del contrasto tra l’intervento e i valori tutelati, non essendo sufficienti il richiamo astratto alle prescrizioni paesaggistiche o formule stereotipate.
- Per un vincolo panoramico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. d), d.lgs. 42/2004, la mera visibilità di un manufatto da una visuale aerea non dimostra di per sé un pregiudizio: occorre considerare la percezione da punti di osservazione accessibili al pubblico e l’effettiva incidenza dell’opera sulle visuali protette.
- Le prescrizioni paesaggistiche che limitano l’incremento delle superfici impermeabili vanno applicate agli interventi e alle aree cui si riferiscono; la loro estensione ad opere diverse richiede una verifica coerente con la funzione del vincolo e con l’impatto concreto sul paesaggio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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