Cassazione Civile, Sentenza n. 33102/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 353/2012 per €18.720,00 relativo a compensi professionali derivanti da un contratti di consulenza del 21/11/2007; la ricorrente deduceva la fittizietà del contratto (sostenendo che mascherava il corrispettivo per la cessione di una quota di GST Computer s.r.l.) e chiedeva la sospensione del giudizio civile per pregiudizialità penale, segnalando la pendenza di un procedimento penale a carico del resistente connesso alla stessa vicenda
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi €3.000,00 oltre accessori. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura (omessa pronuncia sulla sospensione) era stata formulata soltanto come violazione dell'art. 112 c.p.c., mentre l'omissione di pronuncia non è sindacabile con quell'articolo se concerne questioni processuali; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per mancata prova della effettiva e persistente pendency del procedimento penale (necessaria per giustificare la sospensione) e perché la Corte territoriale, nel merito, aveva ritenuto non provata la simulazione e comunque che la summanda poteva essere dovuta anche per effetto della dissimulazione ai sensi dell'art. 1414, comma 2, c.c., escludendo così un rapporto di pregiudizialità fra giudizio penale e civile
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamata dalla ricorrente per lamentare omissione di pronuncia sulla sospensione; la Cassazione ha precisato che il vizio di omissione di pronuncia ex art.112 è configurabile solo per questioni di merito, non per questioni processuali come la mancata disposizione della sospensione
art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Norma invocata quale motivo di ricorso per violazione di legge: la Corte ha ritenuto i motivi proposti inammissibili per i motivi processuali indicati
art. 295 c.p.c.
Norma che disciplina la sospensione del processo civile per ragioni di pregiudizialità penale; la Corte ricorda che la sospensione è possibile solo se il giudicato penale può incidere concretamente sul diritto civile controverso
art. 654 c.p.p.
Richiamata in tema di rapporti tra giudicato penale e sospensione del processo civile; la Corte richiede la sussistenza di un concreto e attuale rapporto di pregiudizialità
art. 211 disp. att. c.p.p.
Richiamata insieme alle altre norme sul coordinamento tra processi penale e civile per l'individuazione dei casi di sospensione obbligatoria o possibile
art. 1414 comma 2 c.c.
Citata dalla Corte territoriale nella valutazione di merito: anche ove il contratto fosse dissimulato, la dissimulazione può produrre effetti tra le parti tali da non escludere la debenza della somma, ragion per cui il decreto ingiuntivo non risultava revocabile sulla base delle dedotte censure
art. 378 c.p.c.
Richiamata in relazione al deposito di memoria della difesa della ricorrente in Cassazione; norma procedurale sul deposito di memorie
art. 380-bis c.p.c.
Richiamata per indicare il primo rinvio del ricorso per udienza camerale; norma sul rito camerale per cassazione
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Norma citata in dispositivo: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente
Massime di principio
- La sospensione del processo civile per pregiudizialità penale richiede che il procedimento penale sia concretamente e attualmente pendente e che la decisione penale possa incidere direttamente e normativamente sul diritto oggetto del giudizio civile; la mera coincidenza fattuale non è sufficiente
- È onere della parte che chiede la sospensione provare la persistenza e la probabilità di durata del procedimento penale fino alla definizione favorevole del gravame; l'allegazione generica o il richiamo al solo dispositivo di una sentenza penale non bastano
- L'omessa pronuncia su questioni processuali (es. diniego della sospensione) non è sindacabile con il vizio di omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c.; le doglianze su omissioni processuali rischiano l'inammissibilità se riferite soltanto a quella norma
- Quando il giudice civile decide il merito escludendo la tesi della parte (es. non prova della simulazione) può implicitamente escludere il rapporto di pregiudizialità con il procedimento penale, rendendo inutile la sospensione
- Anche se un contratto risultasse simulato, occorre valutare l'effetto della dissimulazione sul piano civilistico (art. 1414 c.c. e segg.); la dissimulazione può, in certi casi, non impedire la richiesta di somme dovute tra le parti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 10 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33009/2021 del 10/11/2021
- Sentenza civile · 10 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33008/2021 del 10/11/2021
- Sentenza civile · 10 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 32977/2021 del 10/11/2021
- Sentenza civile · 10 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 32978/2021 del 10/11/2021
- Sentenza civile · 10 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 32979/2021 del 10/11/2021
- Sentenza civile · 10 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33001/2021 del 10/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →