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Sentenza

Sentenza del 13/09/2018 n. 2087 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - art. 20 d.P.R.131/86 - applicazione - riqualificazione di conferimento e cessione di quote incessione d'azienda - non è possibile - novella del 2018 - interpretazioneautentica - è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva considerato unitariamente il conferimento di beni o cespiti in una società e la successiva cessione delle quote societarie, qualificandoli sostanzialmente come una cessione d'azienda realizzata in forma elusiva per ottenere un'imposizione più favorevole. Il ricorrente ha contestato tale riqualificazione, sostenendo che l'articolo 20 del d.P.R. 131/1986 non consentisse di attribuire rilievo, ai fini dell'imposta di registro, agli elementi extratestuali e ai collegamenti tra atti distinti per trasformare l'operazione in un diverso negozio giuridico.

La decisione

La tesi del contribuente è stata accolta. È stato affermato che l'articolo 20 del d.P.R. 131/1986 non può essere utilizzato dall'Amministrazione per riqualificare il conferimento di cespiti in società seguito dalla cessione delle quote come una cessione d'azienda, né per considerare l'operazione un negozio elusivo sostanzialmente diretto a evitare l'imposta proporzionale. La novella legislativa del 2018 è stata ritenuta idonea a confermare, con valenza interpretativa, che la qualificazione deve essere effettuata sulla base del contenuto del singolo atto, senza utilizzare collegamenti negoziali esterni per individuare un diverso risultato economico.

Norme richiamate

  • Articolo 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Interpretazione degli atti

    La norma non consente di riqualificare, sulla base della causa concreta o del collegamento tra più atti, un conferimento di beni seguito dalla cessione di quote come una cessione d'azienda. L'imposta di registro deve essere applicata considerando il contenuto dell'atto presentato alla registrazione e gli effetti giuridici da esso direttamente prodotti.

  • Articolo 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634

    La formulazione originaria della disciplina è richiamata come parametro storico coerente con l'interpretazione secondo cui la qualificazione dell'atto deve basarsi sul suo contenuto giuridico, senza una riqualificazione fondata su operazioni collegate.

  • Novella legislativa del 2018 sull'articolo 20 del d.P.R. 131/1986

    La modifica del 2018 è considerata di natura interpretativa, poiché avrebbe chiarito il significato già originario della disposizione, escludendo che l'articolo 20 possa essere impiegato come norma antielusiva generale per sommare o collegare atti distinti e tassarli secondo un diverso risultato economico.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la riqualificazione dell'atto deve normalmente fondarsi sul contenuto giuridico dell'atto sottoposto a registrazione e sugli effetti che esso direttamente produce.
  • Il conferimento di beni o cespiti in una società e la successiva cessione delle partecipazioni sono, in linea generale, negozi distinti e non possono essere automaticamente trattati come una cessione d'azienda solo perché collegati economicamente o temporalmente.
  • L'articolo 20 del d.P.R. 131/1986 non costituisce una clausola antielusiva generale che consenta all'Amministrazione di ignorare la forma giuridica degli atti e ricostruire liberamente l'operazione secondo il suo risultato economico complessivo.
  • Eventuali contestazioni di abuso del diritto o elusione devono essere fondate sugli specifici presupposti e sulle garanzie procedimentali della disciplina antielusiva applicabile, non su una mera riqualificazione operata tramite l'articolo 20.
  • La decisione non implica che ogni operazione articolata sia automaticamente inattaccabile: l'Amministrazione può contestare simulazione, interposizione o abuso del diritto quando ne ricorrano concretamente i presupposti, ma deve dimostrarli secondo le regole applicabili.

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